Italian Court dismisses appeal as arguments are generic and fail to adequately challenge prior court findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Paolo Verdicchio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for alternative interpretations of evidentiary findings regarding his criminal liability and recidivism, but the court found these arguments merely repetitive of previous appeals without sufficient dialectical engagement. Consequently, the court upheld the lower court's assessment of witness credibility, the nature of the modus operandi, and the established social danger of the defendant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 360, n. 6 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic or merely reproduce arguments already rejected by the lower court without providing a new, adequate dialectical confrontation.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERDICCHIO PAOLO nato a ROMA il 17/07/1966 avverso la sentenza del 23/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Paolo Verdicchio; considerato che entrambi i motivi di ricorso sono fondati su un'alternativa lettura delle emergenze istruttorie e meramente riproduttivi di profili di censura, già prospettati con l'atto di appello e già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con congrui argomenti logici e giuridici, avverso i quali non è dispiegato un adeguato confronto dialettico, e risultano, per -tanto, in parte non consentiti e comunque generici; che, in particolare, quanto al primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per i reati di ex art. 640 cod. pen. ascritti all'odierno ricorrente, la sentenza impugnata ha congruamente posto in evidenza l'attendibilità delle persone offese, l'irrilevanza di una ipotetica mancanza di accortezza, la capacità persuasiva e la rappresentazione di una falsa realtà, la serialità del consolidato modus operandi, l'assenza di ipotesi alternative ricavabili dal compendio probatorio (pp. 4-6); che, quanto al secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione all'applicazione della recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen., i giudici di merito hanno correttamente affermato che, contrariamente alla deduzioni difensive, è stata contestata e ritenuta la recidiva reiterata "semplice", sulla base l'accentuata pericolosità sociale del ricorrente e la sua attuale pervicace inclinazione a delinquere, evincibile dall'ininterrotto comportamento deviante, dedito alla commissione di reati predatori (cfr. pp. 7-8); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 f