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Ordinanza — n. 9322/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for fraud conviction, ruling arguments merely request different factual reconstruction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9322/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Luigi Porcelli's appeal inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. Porcelli argued that the lower court erred in finding fraud, claiming the trial judges should have reconstructed the historical facts differently. The court rejected this, noting that the appellant's complaints did not genuinely challenge the legal application but instead sought a new factual assessment of the alleged fraudulent auction scheme.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible when the grounds merely request a different reconstruction of the historical facts without substantiating a violation of law or a defect in reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal fraud conviction factual reconstruction violation of law court costs Cassation procedure defect in reasoning inquinamento luminoso

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PORCELLI LUIGI nato a MILANO il 05/03/1971 avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Luigi Porcelli; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di truffa, sotto l'abito della violazione di legge e del vizio di motivazione, sollecita in realtà una differente ricostruzione della vicenda storica, laddove i giudici di merito hanno già congruamente illustrato come l'imputato abbia millantato l'esistenza di un'inesistente asta giudiziaria, richiedendo con urgenza (ed ottenendo) la somma di denaro per pretese scansioni procedimentali (pp. 3 e 5); che, pertanto, risulta evidente la sussistenza di artifici e raggiri volti a rappresentare una situazione non conforme al vero e, tramite tale induzione in errore, il conseguimento dell'ingiusto profitto con altrui danno; che le censure del ricorrente risultano, dunque, non consentite, laddove postulano un diverso apprezzamento del compendio probatorio, e comunque aspecifiche, poiché non si confrontano appieno con le argomentazioni espresse nella sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 febbra