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Ordinanza — n. 9321/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on insurance fraud conviction, upholding conviction for false claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9321/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Severo Pio Mastrodonato inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged his conviction for insurance fraud, arguing the crime was specific to the contract and should have been tried elsewhere, or that the attempt threshold was not met. The court rejected these arguments, confirming that the defendant's conduct constituted a consummated crime of pure conduct completed in Milan through the deception of the insurance company.

Regesto Legislator

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Art. 642 cod. pen.; The court established that insurance fraud is a crime of pure conduct not limited to the contracting party, and the consummation occurs where the deception is successfully executed against the insurer.

Parole chiave

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insurance fraud conviction false claim denial attempt vs consummation jurisdictional venue inadmissible appeal frode nelle giustificazioni del contratto di assicurazione azione diretta contro l'assicuratore responsabilità della persona assicurata

Disposizioni normative citate

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Art. 642 cod. pen.
Giuseppe Urso; Ritenuto che risultano meramente reiterativi il primo motivo (che contesta l'applicazione dell'art. 642 cod.
art. 642 cod. pen
Giuseppe Urso; Ritenuto che risultano meramente reiterativi il primo motivo (che contesta l'applicazione dell'art. 642 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASTRODONATO SEVERO PIO nato a SAN SEVERO il 12/08/1969 avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Severo Pio Mastrodonato; Letta l'istanza di trattazione orale (che non può avere seguito nei processi trattati da questa Settima Sezione) e la successiva memoria presentate dal difensore, avv. Giuseppe Urso; Ritenuto che risultano meramente reiterativi il primo motivo (che contesta l'applicazione dell'art. 642 cod. pen., in quanto reato proprio configurabile solo a carico del contraente, dovendosi dunque i fatti ricondurre nella fattispecie di truffa, deducendo altresì che la competenza per la frode assicurativa, reato di pura condotta, dovrebbe radicarsi in Cuneo, dove è avvenuta la prima richiesta di risarcimento) e il secondo e il terzo motivo (secondo cui il mancato perfezionamento dell'inganno con l'altrui induzione in errore, imporrebbe di ritenere non superata la soglia del tentativo per la contestata sostituzione di persona, restando la questione priva di risposta da parte della Corte di appello), laddove la Corte di appello ha già correttamente chiarito che - la condotta è stata sussunta nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 642 cod. pen. (denuncia di sinistro non accaduto, perpetrata tramite induzione in errore del terzo, Balocco Spa, che inoltrò alla compagnia assicuratrice, con cui l'imputato stabilì poi diretti contatti), che non costituisce un reato proprio e che è stato conseguente consumato in Milano (pp. 4-5); - che AXA era stata, quantomeno inizialmente, indotta in errore dall'assunzione delle generalità altrui (pp. 5-6); che il quarto motivo, che lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche e l'eccessiva severità della pena, risulta del tutto generico e comunque manifestamente infondato, a fronte di una congrua motivazione che richiama, quanto alla prima doglianza, la non comune capacità a delinquere, il mancato risarcimento del danno e l'assenza di resipiscenza, restando irrilevante ex lege la semplice incensuratezza, nonché, quanto alla seconda doglianza, l'articolata e capziosa attività posta in essere e la commissione di analoghe condotte (p. 6);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il