Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of new evidence and re-evaluation of facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Andrea Gherardi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Gherardi challenged the lower court's findings regarding violations of Articles 52 and 612 of the Penal Code and his alleged responsibility for property damage. The court rejected the appeal because it merely repeated arguments already considered by the appellate court without presenting new concrete evidence to contradict the established facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual findings or conduct a new assessment of evidence, as the appreciation of facts is exclusively reserved to the court of first instance and appeal.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHERARDI ANDREA nato a VAPRIO D'ADDA il 21/10/1978 avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Andrea Gherardi; considerato che il ricorso, con cui si contesta violazione di legge in relazione agli artt. 52 e 612 cod. pen. (primo motivo) e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di danneggiamento ascritto all'odierno ricorrente (secondo motivo), non sono consentiti, riproducendo profili di censura schiettamente rivalutativi già prospettati nell'atto di appello e già adeguatamente disattesi dalla Corte territoriale (cfr. pp. 5-6, ove si sottolinea congruamente, in difetto di elementi concreti di segno contrario, come tutti i fatti si siano svolti in presenza degli operanti e l'alternativa versione dell'imputato e della compagna non possa ritenersi credibile), restando preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di sovrapporre la propria valutazione delle emergenze probatorie a quella effettuata nei precedenti gradi o di procedere ad una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, il cui apprezzamento è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 febbrai