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Ordinanza — n. 9318/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming lack of subjective intent in receipt crime due to insufficient argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9318/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal by Francesco Patrocelli inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued a lack of subjective intent regarding the receipt crime, but the court found this argument repetitive of previous appeals and lacking concrete critique. Consequently, the appellate court's reasoning on the defendant's guilty plea and flight was upheld as legally sound.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal must provide specific, concrete arguments against the lower court's reasoning; mere repetition of previous objections or superficial criticism renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of concrete critique repetitive appeal arguments subjective intent receipt crime court costs and fine violazione del segreto commerciale danneggiamento d'impianti elettrici costi di fabbricazione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27867 del 17/06/2019, Poliziani
Sez. 2, n. 27867 del 17/06/2019, Poliziani, Rv.
Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta
276666-01; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PATROCELLI FRANCESCO nato a CATANIA il 11/05/1982 avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; ,4/

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Francesco Patrocelli; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione ascritto all'odierno ricorrente, è riproduttivo di profili di censura già prospettati con l'atto di appello ed adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, e dunque non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, infatti, deve osservarsi come, contrariamente a quanto contestato, con una motivazione esente dai vizi contestati, facendo corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità (cfr.

Sez. 2, n. 27867 del 17/06/2019, Poliziani, Rv. 276666-01; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713-01), i giudici di appello, ritenendo del tutto superabili gli assunti difensivi, hanno sottolineato come il dolo richiesto ai fini dell'integrazione del reato ascritto al ricorrente debba ravvisarsi nel fatto che questi, rinvenuto alla guida dell'auto di provenienza delittuosa, oltre ad aver tentato di fuggire al controllo delle forze dell'ordine, non avesse fornito alcuna spiegazione plausibile circa la disponibilità della vettura stessa (cfr. pagg. 3 e 4 della impugnata sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 fe