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Ordinanza — n. 9316/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility as it challenges facts rather than reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9316/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Sofiane Meghraoui inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant argued a defect in the lower court's reasoning regarding his responsibility for robbery and assault, but the court found he merely contested the factual evaluation of evidence rather than pointing out a logical flaw in the argumentation. Consequently, the court ruled that the appellate court correctly assessed the elements of the crime, including the unlawful taking of property, and thus the appeal fell outside the cassation court's jurisdiction.

Regesto Legislator

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Art. 363, n. 5 c.p.p.; Art. 364, n. 1 c.p.p.: An appeal for defect of reasoning is inadmissible if the appellant merely contests the factual evaluation of evidence or the correctness of the court's assessment of the material probative results without demonstrating a manifestly illogical or contradictory argumentative structure.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Defect of Reasoning Factual Evaluation Court of Cassazione Robbery Charges Procedural Costs licenziamento immediato per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 363, n. 5 c.p.p.
Art. 364, n. 1 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEGHRAOUI SOFIANE nato il 19/03/1982 avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Sofiane Meghraoui; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'odierno ricorrente per i reati di rapina pluri-aggravata e lesioni personali ascritti all'odierno ricorrente, non è formulato in termini consentiti in questa sede, poiché, pur avendo espresso formalmente censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, il ricorrente, in realtà, non ha lamentato un apparato argomentativo contraddittorio o manifestamente illogico, quanto piuttosto la valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio, sollecitando così un differente apprezzamento delle risultanze processuali (e in modo particolare delle dichiarazioni rese dai diversi testi) per giungere ad un'alternativa ricostruzione dei fatti, non rientrando nei poteri della Corte di cassazione sovrapporre il proprio apprezzamento delle risultanze processuali a quello compiuta nei precedenti gradi; che, a fronte di quanto accertato e ricostruito dai giudici di merito, con particolare riferimento all'elemento delrimpossessamento", deve ritenersi correttamente sussunto il contegno dell'odierno ricorrente nella fattispecie consumata della rapina propria (si veda, in particolare, pag. 6 della impugnata motivazione, ove i giudici di appello hanno sottolineato l'avvenuto possesso esclusivo del bene per un tempo significativo da parte del prevenuto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 fe