Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 9315/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on fraud and territorial jurisdiction grounds, upholding lower court's findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9315/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court correctly applied established principles regarding the location of fraud committed via rechargeable payment cards, where the crime occurs at the moment of the victim's transfer. Furthermore, the appellant's arguments regarding liability were rejected as they merely repeated complaints already thoroughly examined and dismissed by the territorial court.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 60 c.p.; Art. 10 c.p.p.: In fraud cases involving rechargeable payment cards, the crime is consummated where the victim transfers funds, and appeals based on repeated prior objections regarding liability or jurisdiction are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
fraud territorial jurisdiction rechargeable payment card inadmissible appeal online fraud consummation court costs and fine usurpazione d'identità truffa in materia di credito fornitore di servizi di telecomunicazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 60 c.p.
Art. 10 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 23781 del 17/07/2020, Onnis
Sez. 2, n. 23781 del 17/07/2020, Onnis, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAN NINO ILARIO nato a LOCRI il 09/02/1995 avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ilario Zannino; considerato che, quanto preliminarmente al secondo motivo di ricorso diretto a eccepire l'incompetenza territoriale, i giudici di appello (p.

2) hanno congruamente fatto corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel delitto di truffa, quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile (nella specie PostePay), il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, poiché tale operazione ha realizzato contestualmente sia l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente, che ottiene l'immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito, sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima» (cfr.

Sez. 2, n. 23781 del 17/07/2020, Onnis, Rv. 279484-01); ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta l'affermazione di responsabilità, è anch'esso riproduttivo di doglianze già compiutamente sottoposte all'esame della Corte territoriale, che ha compiutamente indicato gli elementi di fatto e le ragioni di diritto per cui l'odierno ricorrente debba identificarsi quale autore della truffa online ascrittagli, disattendendo le deduzioni difensive (cfr. pp. 2-3 della impugnata sentenza, che richiamano la titolarità della carta su cui è confluito l'importo fraudolentemente carpito e del cellulare utilizzato per le trattative, l'inconferenza dell'uso di una Sim intestata a nome di fantasia e del mancato accertamento delle generalità di colui che aveva postato l'annuncio di vendita, in difetto di elementi concreti di segno contrario); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il