Italian Court dismisses appeal claiming unequal treatment regarding minor offense exemption for defendant.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Dragan Ahmetovic inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Ahmetovic argued that the lower court failed to apply the exemption for minor offenses to him despite recognizing it for another defendant. The court rejected this claim, noting Ahmetovic's criminal record for four distinct crimes was not comparable to the father's single charge of electricity theft, thus eliminating any logical disparity in treatment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 624, 625 c.p.: The principle of equality before the law does not require identical treatment for defendants with materially different criminal records and levels of concrete offensiveness when assessing the applicability of minor offense exemptions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMETOVIC DRAGAN nato il 08/08/1988 avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Dragan Ahmetovic; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione, perché pur avendola riconosciuta nei confronti dell'altro correo, la Corte territoriale non ha provveduto ad applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in favore dell'odierno ricorrente — ritenuto responsabile del concorso nel reato di cui agli artt. 624 e 625, comma primo, n. 1 e n. 2, cod. pen. - è manifestamente infondato; che, peraltro, la posizione del ricorrente (condannato per quattro distinti delitti) non era minimamente sovrapponibile, anche in termini di concreta offensività, a quella del padre (a cui, nel giudizio di appello, risultava contestato solo il furto di energia elettrica) e, dunque, non sussiste nessuna illogica disparità di trattamento; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 febbraio