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Ordinanza — n. 9313/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as specific regarding online contract fraud liability and failure to rebut appellate reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9313/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specificity in the legal arguments presented by the appellant. The appellant, Antonio Condemi, challenged the appellate court's finding of liability for online contract fraud, arguing that the lower court failed to properly address his defense regarding the phone line registration. The court rejected this claim, noting that the appellate judges had already thoroughly examined and dismissed the appellant's arguments with sound legal reasoning, thereby rendering the current appeal insufficient to warrant further review.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is not specific, as it must comprehensively refute the arguments used by the appellate court to reject the lower court's decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity online contract fraud conspiracy in crime failure to rebut sanzione disciplinare reati contro i doveri d'ufficio e professionali rispetto della dignità delle funzioni

Disposizioni normative citate

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Art. 110 cod. pen.
art. 110 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, n. 24562 del 18/4/2023, Montebello
Sez. 7, n. 24562 del 18/4/2023, Montebello, non mass.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONDEMI ANTONIO nato a SOVERATO il 29/05/1997 avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Antonio Condemi; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per concorso nel reato di truffa contrattuale online, risulta aspecifico, in quanto — riproducendo profili di censura già prospettati in appello e già adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, con congrui argomenti logici e giuridici - esso omette di prendere compiutamente in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti; che, infatti, contrariamente a quanto contestato, i giudici di appello, con una motivazione esente da vizi (si vedano le pagg. 3 e 4), hanno congruamente esplicato le ragioni di fatto e di diritto per cui — ritenuti non dirimenti gli assunti difensivi in ordine all'intestazione dell'utenza telefonica indicata nell'annuncio online — l'odierno ricorrente debba ritenersi pienamente responsabile del reato addebitatogli, conformemente a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui è ravvisabile una chiara ed evidente ipotesi di condotta di concorso nel delitto di truffa, punibile ex art. 110 cod. pen., nel contegno di chi, come accertato nel caso di specie, si sia impossessato del profitto illecito, essendo questo confluito su carta di credito a sé intestata (cfr.

Sez. 7, n. 24562 del 18/4/2023, Montebello, non mass.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 fe