Criminal appeal dismissed for generic grounds lacking specific procedural vizio citation under Art. 606 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Vincenzo Cacciatore's appeal inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The sole ground of appeal was deemed too generic and failed to cite a specific procedural defect under Article 606 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court rejected the request for a new assessment of the evidence regarding the Postepay account charges.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.p.; Art. 640 c.p.: An appeal must specify the exact procedural defect; generic complaints seeking a new evaluation of evidence without identifying a specific violation render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CACCIATORE VINCENZO nato a TRICASE il 11/09/1987 avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Vincenzo Cacciatore; considerato che l'unico motivo di. ricorso, con cui si contesta (senza, tra l'altro indicare con la dovuta precisione la specie di vizio censurato ex art. 606 cod. proc. pen.) l'affermazione di responsabilità per la realizzazione del reato di cui all'art.640 cod. pen., è del tutto generico e comunque diretto a sollecitare un'impossibile nuova ponderazione degli elementi istruttori (laddove la sentenza impugnata - pp. 3-4 - chiarisce la pregnanza dell'intestazione al ricorrente della Postepay su cui erano confluiti gli importi maliziosamente prelevati, in difetto di specifiche emergenze processuali da cui potersi desumere una diversa ricostruzione dei fatti); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 febbraio 2025.