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Ordinanza — n. 9310/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against second-instance judgment for lack of new arguments and invalid mitigation claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9310/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Ben Ali Tlili Noureddine inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the second-instance court's finding of liability for phone theft and the denial of statutory mitigation under Article 62-bis of the Penal Code. The court rejected these claims as they merely reiterated arguments already dismissed in the lower court without providing new factual comparisons or addressing the appellate reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 62-bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected in the second instance without new factual comparisons or addressing the appellate court's reasoning, and if the claim for statutory mitigation is manifestly unfounded given the provided justification.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiteration of arguments mitigation circumstances second instance judgment court costs and fine supplemento per l'integrazione attenuazione della pena restituzione dell'assistenza sociale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 62-bis cod. pen.
268713-01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione in relazione all'omessa applicazione delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., è manifestamente infondato a fronte della congrua motivazione fornita sul punto dai giudici di appello (si veda pag.
art. 62-bis cod. pen
268713-01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione in relazione all'omessa applicazione delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., è manifestamente infondato a fronte della congrua motivazione fornita sul punto dai giudici di appello (si veda pag.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe
2 ove si evidenzia correttamente la mancanza di plausibili giustificazioni del possesso e la mancanza di elementi istruttori positivamente spendibili pro reo — si veda, sul punto, Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv.
Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta
Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv.
Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S.
Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv.
Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo
Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TLILI NOUREDDINE BEN ALI nato il 27/01/1966 avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ben AI! Tlili Noureddine; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione dei due telefoni cellulari ascritto all'odierno ricorrente, si risolve nella reiterazione di quanto già dedotto in appello, senza confronto con l'apparato argomentativo con cui le doglianze sono state puntualmente disattese dalla Corte territoriale (cfr. p. 2 ove si evidenzia correttamente la mancanza di plausibili giustificazioni del possesso e la mancanza di elementi istruttori positivamente spendibili pro reo — si veda, sul punto, Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120-01;

Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713-01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione in relazione all'omessa applicazione delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., è manifestamente infondato a fronte della congrua motivazione fornita sul punto dai giudici di appello (si veda pag. 2 della impugnata sentenza in tema di rilevanza dei precedenti penali, con piena ottemperanza della Corte di appello al proprio onere motivazionale - cfr. Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444;

Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 feb