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Ordinanza — n. 9309/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as grounds were already rejected by lower court on fraud and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9309/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against a fraud conviction and the application of specific mitigating circumstances, but these points were already thoroughly rejected by the appellate court. The higher court found no new legal or logical errors in the lower court's reasoning regarding the evidence and sentencing factors.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible when the grounds raised are merely reiterative of arguments already decisively rejected by the court of first instance without new evidence or legal reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiterative grounds fraud conviction mitigating circumstances procedural costs Cassation review res judicata attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUCELE LEONARDO nato a BARI il 20/09/1979 avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Leonardo Cucele; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di truffa, è meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente disattesi dalla Corte territoriale (cfr. pp. 2-3 in ordine alla insuperata pregnanza dell'utilizzo dell'utenza e della carta Postepay intestate all'imputato, in difetto di elementi concreti che potessero fondare una conclusione di segno contrario); ritenuto che il secondo motivo di ricorso con cui si lamenta la mancata applicazione delle attenuanti ex artt. 62, n. 4 e 62-bis cod. pen., risulta parimenti già disatteso nella sentenza impugnata, nella pienezza della giurisdizione di merito, con argomentazione priva di vizi logico-giuridici (cfr. p. 3, che, in relazione ai suddetti profili circostanziali, stigmatizza, da un lato l'importo non irrisorio carpito alla persona offesa e, dall'altro, i numerosi precedenti specifici e l'assenza di resipiscenza, così assolvendo appieno al proprio onere motivazionale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 febbrai