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Ordinanza — n. 9308/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9308/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9308/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLONNA NUNZIO nato a VERCELLI il 25/03/1972 avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; VI v Letto il ricorso di Nunzio Colonna; considerato che la prima doglianza del primo motivo di ricorso, con cui si contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di truffa, è meramente reiterativa di profili di censura già adeguatamente disattesi dalla Corte territoriale (cfr. pp. 2-3 in ordine alla insuperata pregnanza dell'utilizzo dei propri documenti - di cui non era mai stata denunciata la perdita o il furto - e dell'accredito degli importi sottratti sulla propria carta prepagata); che la seconda doglianza del primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche con criterio di prevalenza rispetto alla contestata recidiva specifica reiterata, risulta parimenti già risolta, con argomentazione priva di vizi logico-giuridici nella sentenza impugnata (cfr. p. 4, che, in relazione ai profili circostanziali, stigmatizza le modalità insidiose e la pluralità e specificità dei precedenti, così assolvendo appieno al proprio onere motivazionale); che il secondo motivo, diretto ad eccepire la carenza motivazionale, risulta del tutto generico a fronte di congruo apparato giustificativo (peraltro, contestato in più punti dallo stesso ricorrente); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 9308/2025 — snpen · Corte di Cassazione: pp. 2-3 in ordine alla insuperata pregnanza dell'utilizzo dei propri documenti - di cui non era mai stata denunciata la perdita o il furto - e dell'accredito degli importi sottratti sulla propria carta prepagata); che la seconda doglianza del primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche con criterio di prevalenza rispetto alla contestata recidiva specifica reiterata, risulta parimenti già risolta, con argomentazione priva di vizi logico-giuridici nella sentenza impugnata (cfr. p. 4, che, in relazione ai profili circostanziali, stigmatizza le modalità insidiose e la pluralità e specificità dei precedenti, così assolvendo appieno al proprio onere motivazionale); che il secondo motivo, diretto ad eccepire la carenza motivazionale, risulta del tutto generico a fronte di congruo apparato giustificativo (peraltro, contestato in più punti dallo stesso ricorrente); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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violazione dei doveri professionali indicazioni sulla salute licenziamento collettivo sanità del lavoro reati contro la salute pubblica rischi per la salute
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLONNA NUNZIO nato a VERCELLI il 25/03/1972 avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; VI v

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Nunzio Colonna; considerato che la prima doglianza del primo motivo di ricorso, con cui si contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di truffa, è meramente reiterativa di profili di censura già adeguatamente disattesi dalla Corte territoriale (cfr. pp. 2-3 in ordine alla insuperata pregnanza dell'utilizzo dei propri documenti - di cui non era mai stata denunciata la perdita o il furto - e dell'accredito degli importi sottratti sulla propria carta prepagata); che la seconda doglianza del primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche con criterio di prevalenza rispetto alla contestata recidiva specifica reiterata, risulta parimenti già risolta, con argomentazione priva di vizi logico-giuridici nella sentenza impugnata (cfr. p. 4, che, in relazione ai profili circostanziali, stigmatizza le modalità insidiose e la pluralità e specificità dei precedenti, così assolvendo appieno al proprio onere motivazionale); che il secondo motivo, diretto ad eccepire la carenza motivazionale, risulta del tutto generico a fronte di congruo apparato giustificativo (peraltro, contestato in più punti dallo stesso ricorrente); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 fe