Ordinanza — n. 9306/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORTORICI DIEGO nato a SIRACUSA il 03/08/1979 avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; Letto il ricorso di Diego Tortorici; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione per mancata applicazione dalla circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen., oltre che manifestamente infondato, risulta riproduttivo di profili di censura già prospettati con l'atto di appello e già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, con corretti argomenti giuridici (cfr. p. 3, ove si è sottolineato la plurioffensività del delitto - cfr. Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024, Nafi, Rv. 287095-02); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'eccessiva entità dell'aumento di pena ex art. 81 cod. pen., risulta del tutto generico, siccome non sorretta da concreta pertinenza censoria, nonché manifestamente infondato (posto che la pena base è stata fissata in misura prossima al minimo edittale e anche l'aumento stabilito a titolo di continuazione è stato determinato in misura alquanto contenuta, laddove, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione del trattamento sanzionatorio nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione adeguatamente esplicitata, come nel caso in esame, non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 81 cod. pen; Ordinanza — n. 9306/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 62, comma primo, n. 4 cod. pen., oltre che manifestamente infondato, risulta riproduttivo di profili di censura già prospettati con l'atto di appello e già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, con corretti argomenti giuridici (cfr. p. 3, ove si è sottolineato la plurioffensività del delitto - cfr. Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024, Nafi, Rv. 287095-02); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'eccessiva entità dell'aumento di pena ex art. 81 cod. pen., risulta del tutto generico, siccome non sorretta da concreta pertinenza censoria, nonché manifestamente infondato (posto che la pena base è stata fissata in misura prossima al minimo edittale e anche l'aumento stabilito a titolo di continuazione è stato determinato in misura alquanto contenuta, laddove, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione del trattamento sanzionatorio nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione adeguatamente esplicitata, come nel caso in esame, non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORTORICI DIEGO nato a SIRACUSA il 03/08/1979 avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Diego Tortorici; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione per mancata applicazione dalla circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen., oltre che manifestamente infondato, risulta riproduttivo di profili di censura già prospettati con l'atto di appello e già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, con corretti argomenti giuridici (cfr. p. 3, ove si è sottolineato la plurioffensività del delitto - cfr. Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024, Nafi, Rv. 287095-02); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'eccessiva entità dell'aumento di pena ex art. 81 cod. pen., risulta del tutto generico, siccome non sorretta da concreta pertinenza censoria, nonché manifestamente infondato (posto che la pena base è stata fissata in misura prossima al minimo edittale e anche l'aumento stabilito a titolo di continuazione è stato determinato in misura alquanto contenuta, laddove, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione del trattamento sanzionatorio nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione adeguatamente esplicitata, come nel caso in esame, non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 feb