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Ordinanza — n. 9305/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to procedural time limits and lack of new evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9305/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Umberto Marinelli inadmissible and ordered him to pay costs. The court found the first ground regarding procedural time limits unfounded because the second-instance proceedings followed the specific rules of the 2020 decree. Furthermore, the second ground challenging the evidentiary platform was rejected as it merely repeated arguments already dismissed by the appellate court without introducing new facts or specific deductions required for 'double conformity' cases.

Regesto Legislator

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Art. 598-bis c.p.p.; Art. 23-bis D.L. 137/2020: An appeal is inadmissible if the alleged violation of procedural time limits is unfounded under the applicable second-instance rules, and a challenge to the evidentiary platform is rejected if it reproduces prior arguments without specific new deductions regarding the introduction of evidence in the second degree.

Parole chiave

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procedural time limits second instance proceedings evidentiary platform double conformity inadmissible appeal procedural rules new evidence deduction principio del ne bis in idem

Disposizioni normative citate

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Art. 598-bis cod. proc. pen.
Michele Finocchietti; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione delle norme penali sostanziali e processuali ed in particolare il mancato rispetto del termine di cui all'art. 598-bis cod.
Art. 23-bis cod. proc. pen. del d.l. del 28 ottobre 2020, n. 137
pen., è manifestamente infondato, dal momento che il procedimento di secondo grado nei confronti dell'odierno ricorrente si è svolto secondo la disciplina dettata dall'art. 23-bis cod. proc. pen. del d.l. del 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L.
art. 598-bis cod. proc. pen
Michele Finocchietti; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione delle norme penali sostanziali e processuali ed in particolare il mancato rispetto del termine di cui all'art. 598-bis cod.
art. 23-bis cod. proc. pen
pen., è manifestamente infondato, dal momento che il procedimento di secondo grado nei confronti dell'odierno ricorrente si è svolto secondo la disciplina dettata dall'art. 23-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022
Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016
Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINELLI UMBERTO nato a SAN SEVERO il 10/01/1989 avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Umberto Marinelli; Letta la memoria del difensore avv. Michele Finocchietti; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione delle norme penali sostanziali e processuali ed in particolare il mancato rispetto del termine di cui all'art. 598-bis cod. proc. pen., è manifestamente infondato, dal momento che il procedimento di secondo grado nei confronti dell'odierno ricorrente si è svolto secondo la disciplina dettata dall'art. 23-bis cod. proc. pen. del d.l. del 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, risultando, dunque, come correttamente indicato dalla Corte territoriale tempestivamente depositate le conclusioni del Procuratore generale, ai sensi di quanto disposto dalla suddetta norma al comma 2 della suddetta disposizione; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, sollecitando una nuova rilettura della piattaforma probatoria impossibile nel giudizio di legittimità, risulta riproduttivo di profili di censura già prospettati con l'atto di appello e già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con ampia motivazione, scevra di vizi logico- giuridici (cfr. pp. 5-9 ove, con valutazione conforme al Tribunale, coerentemente al compendio istruttorio, si individua il prevenuto quale autore dei delitti lui attribuiti, disattendendo le deduzioni difensive); che, peraltro, nel caso di "doppia conforme", il travisamento della prova potrebbe essere dedotto solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777-01;

Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore—della Cassa delle ammende. r Così deciso, il 4 febbraio