Cassation court dismisses appeal as specific and inadmissible due to lack of new arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant merely repeated arguments already examined and rejected by the Court of Appeal without providing new evidence or specific refutation. The court found the lower court's reasoning on identification and disguise sufficient to satisfy the requirement of specificity under criminal procedure law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if it lacks specificity by merely reproducing issues already decided by the appellate court without presenting new arguments or specific refutations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RADU ROXANA NICOLETA nato il 10/09/1995 avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Nicoleta Roxana Radu; Ritenuto che la ricorrente, evocando censure in fatto non proponibili in questa sede, si è limitata a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese, con motivazione del tutto coerente e adeguata che non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione, così cadendo nel vizio di aspecificità, a norma dell'art. 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. (cfr. Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, Bocciero, Rv. 278716; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;
Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Considerato in particolare che risulta congrua e privi di vizi logico-giuridici - e perciò intangibile in questa sede di legittimità - la motivazione in punto di identificazione dell'imputata, espressa in termini assai più ampi di quelli richiamati nel ricorso (i giudici di appello, invero, evidenziano gli esiti concordanti, in un'ottica valutativa unitaria, delle plurime emergenze a carico: riconoscimento da parte della PO, il confronto con le immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza in momenti diversi e anche all'atto di prelevare denaro con il bancomat compendio della rapina per cui si procede, il sicuro collegamento tra l'imputata e l'autovettura usata dagli autori per portarsi sul luogo del reato); che anche il solo parziale travisamento integra comunque la contestata fattispecie circostanziale, dato che la pur incompleta copertura del volto mediante la mascherina è funzionale al compimento dell'azione delittuosa, rendendo difficoltoso il riconoscimento del responsabile, di modo che è sufficiente una pur mera alterazione (Sez. 2, n. 1712 del 03/11/2021, dep. 2022, Perfetti, Rv. 282517-01;
Sez. 2, n. 56937 del 20/11/2017, Gera, Rv. 271667-01, relativa a travisamento mediante casco non integrale; Sez. 6, n. 21890 del 03/04/2014, Arpaia, Rv. 259766-01; Sez. 2, n. 18858 del 27/04/2011, Di Camillo, Rv. 250114- 01, relativa a travisamento mediante berretto con visiera e occhiali scuri); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il