Italian Supreme Court dismisses appeal as arguments are repetitive, merit-based, and inadmissible under criminal procedure law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Antonello Saggese inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found that the appellant's arguments regarding the suspect's false confessions and license plate changes were merely repetitive of the lower court's judgment and lacked merit. Consequently, the court rejected claims for alternative factual reconstructions or excessive sentencing as they violated procedural rules against re-litigating established facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals must be based on legal grounds; arguments reiterating merit-based criticisms of the lower court's factual findings or proposing alternative factual reconstructions are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAGGESE ANTONELLO nato a FOGGIA il 29/11/1983 avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Antonello Saggese; Ritenuto che, con il primo motivo (non rubricato), si reiterano pedissequamente le censure - prettamente di merito - svolte con l'atto di gravame e congruamente disattese (cfr. pp. 4-6, in particolare in tema di implausibilità delle dichiarazioni pseudo-confessorie dell'imputato che avrebbe trovato l'autocarro aperto e con le chiavi già inserite) e pertanto impermeabili al sindacato di legittimità; che il secondo motivo (rubricato C e D), secondo cui la sostituzione delle targhe non integrerebbe una condotta idonea ad ostacolare l'identificazione del mezzo è parimenti reiterativo e manifestamente infondato (cfr.
Sez. 2, n. 27867 del 17/06/2019, Poliziani, Rv. 276666-01; Sez. 2, n. 39702 del 17/05/2018, Gallo, Rv. 273899-01; Sez. 2, n. 56391 del 23/11/2017, Quattrocchi, Rv. 271553-01); che il terzo motivo (rubricato E ed F) non è consentito, in quanto postula, onde sollecitare l'applicazione dell'attenuante speciale ex art. 648-bis, quarto comma, cod. pen., una ricostruzione della vicenda, per quanto attiene al reato presupposto di furto, alternativa a quella fatta argomentatamente propria dai giudici di merito, che ne hanno tratto corrette conclusioni in ordine ai profili circostanziali (p. 7); che non risulta consentito neppure il quarto motivo (rubricato G ed H), che contesta l'eccessiva asprezza del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti ex art. 81 cod. pen. e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, a fronte di adeguata motivazione (cfr. p. 7, in particolare in merito alla gravità della condotta, al disvalore delle mendaci dichiarazioni e alla prossimità della pena al minimo edittale);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 4 febb