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Ordinanza — n. 9299/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9299/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9299/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IACOVIELLO PAOLO nato a ALTAMURA il 15/02/1988 avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; Letto il ricorso di Paolo IacoNollo; considerato che con il primo motivo di ricorso non è consentito, poiché riproduce in un'ottica meramente confutativa profili di censura, schiettamente fattuali e rivalutativi, già rappresentati con l'appello e motivatamente disattesi dalla Corte territoriale (secondo la quale, sulla base dei plurimi elementi probatori riscontrati - quali l'attendibile ricostruzione dei fatti resa dalla persona offesa, la comunicazione inviata ai Carabinieri dal gestore telefonico a seguito della richiesta di disconoscimento dell'acquisto del telefono cellulare e relativa SIM da parte del soggetto di cui il pervenuto aveva utilizzato l'identità per accedere al finanziamento, la riferibilità del numero telefonico indicato nell'annuncio di vendita on -line del telefono all'odierno ricorrente, la successiva irreperibilità di quest'ultimo a seguito della vendita truffaldina - deve ritenersi accertata la disponibilità da parte dell'odierno ricorrente del telefono cellulare di provenienza delittuosa, in quanto associato a contratti stipulati con documenti contraffatti, e dunque pienamente sussistente la sua responsabilità per il reato di ricettazione); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, relativo alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, alla luce della non illogica motivazione che evidenzia il valore tutt'altro che irrilevante della res all'epoca di commissione del fatto (vedi pag. 4 della impugnata sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (tale declaratoria preclude la preclude la possibilità di rilevare la prescrizione del reato maturata successivamente alla data della sentenza impugnata con il ricorso; cfr.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 9299/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, alla luce della non illogica motivazione che evidenzia il valore tutt'altro che irrilevante della res all'epoca di commissione del fatto (vedi pag. 4 della impugnata sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (tale declaratoria preclude la preclude la possibilità di rilevare la prescrizione del reato maturata successivamente alla data della sentenza impugnata con il ricorso; cfr.

Parole chiave

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attenuazione della pena motivo insorto dopo la fuga ritiro della querela penale ritardo ingiustificato dell'azione penale inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IACOVIELLO PAOLO nato a ALTAMURA il 15/02/1988 avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Paolo IacoNollo; considerato che con il primo motivo di ricorso non è consentito, poiché riproduce in un'ottica meramente confutativa profili di censura, schiettamente fattuali e rivalutativi, già rappresentati con l'appello e motivatamente disattesi dalla Corte territoriale (secondo la quale, sulla base dei plurimi elementi probatori riscontrati - quali l'attendibile ricostruzione dei fatti resa dalla persona offesa, la comunicazione inviata ai Carabinieri dal gestore telefonico a seguito della richiesta di disconoscimento dell'acquisto del telefono cellulare e relativa SIM da parte del soggetto di cui il pervenuto aveva utilizzato l'identità per accedere al finanziamento, la riferibilità del numero telefonico indicato nell'annuncio di vendita on -line del telefono all'odierno ricorrente, la successiva irreperibilità di quest'ultimo a seguito della vendita truffaldina - deve ritenersi accertata la disponibilità da parte dell'odierno ricorrente del telefono cellulare di provenienza delittuosa, in quanto associato a contratti stipulati con documenti contraffatti, e dunque pienamente sussistente la sua responsabilità per il reato di ricettazione); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, relativo alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, alla luce della non illogica motivazione che evidenzia il valore tutt'altro che irrilevante della res all'epoca di commissione del fatto (vedi pag. 4 della impugnata sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (tale declaratoria preclude la preclude la possibilità di rilevare la prescrizione del reato maturata successivamente alla data della sentenza impugnata con il ricorso; cfr.

Sez. U, n. 32 del 22 novembre 2000, Rv. 217266; Sez. U, Sentenza n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il