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Ordinanza — n. 9298/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as grounds are inadmissible due to lack of new facts and improper sentencing review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9298/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Gaetano Fanelli inadmissible and ordered him to pay court costs. Fanelli challenged the lower court's finding of an aggravating circumstance regarding threats and the sentencing discretion applied. The Court ruled that the appeal arguments merely repeated those rejected in the first instance without presenting new facts or logical errors, thus falling outside the scope of cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 628 cod. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.: Appeals against sentencing or aggravating circumstances are inadmissible if they merely reiterate first-instance arguments without new facts or logical flaws, as sentencing discretion is excluded from cassation unless arbitrary.

Parole chiave

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inadmissible appeal sentencing discretion aggravating circumstance cassation review lack of new facts adeguamento della pena attenuazione libera della pena proporzionalità della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 628, comma 3, n. 1, cod. pen.
Letto il ricorso di Gaetano Fanelli; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa
Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scarannozzino
271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scarannozzino, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FANELLI GAETANO nato a BARI il 27/08/1953 avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Gaetano Fanelli; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 1, cod. pen., non è formulato in termini consentiti in questa sede, in quanto - prospettando argomentazioni in fatto che sollecitano giudizi estranei al sindacato di legittimità, essendo preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze processuale acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, sostenuta da motivazione priva di vizi logico-giuridici e coerente con le emergenze processuali - il ricorrente ha riproposto profili di censura svolti con l'appello, motivatamente disattesi dalla Corte territoriale, la quale, in conformità alla decisione di primo grado, sulla base delle dichiarazioni delle persone offese, ritenute pienamente attendibili (anche alla luce dei riscontri rappresentati dalla documentazione acquisita agli atti), ha affermato la sussistenza della suddetta aggravante (si veda pag. 10 e pag. 12, ove si sottolinea come le minacce volte a costringere le persona offesa ad effettuare i pagamenti nei confronti dell'odierno ricorrente non fossero state perpetrate solamente da quest'ultimo, ma anche da altri due individui); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, non è consentito, in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come avvenuto nella specie (vedi pag. 12 della sentenza impugnata, ove si illustra congruamente la dosimetria, prossima ai minimi consentiti dalla legge: pena base computata sul minimo edittale della reclusione e ridotta quasi per un terzo per le attenuanti generiche in regime di prevalenza, oltre la diminuente del rito; peraltro, nel caso la pena irrogata sia molto al di sotto della media edittale, è sufficiente che si richiami il criterio di adeguatezza della pena, anche solo con espressioni del tipo: "pena congrua";

Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scarannozzino, Rv. 265283); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il