Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to improper legal grounds and lack of new arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Luca Pane inadmissible and ordered him to pay costs. Pane challenged the lower court's conviction for fraud, arguing violations of procedural law regarding evidence evaluation and a lack of reasoning on prescription. The court rejected these claims because the legal grounds were improperly formulated and the substantive arguments were merely repetitions of those already decided by the appellate court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 192, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen.; Art. 158, cod. pen.: Appeals based on violations of these articles regarding evidence evaluation are inadmissible if not formulated in terms permitted by law, and arguments already fully examined by the appellate court cannot be re-proposed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANE LUCA nato a FOGGIA il 01/11/1988 avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; 2t/ •
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Luca Pane; Letta le conclusioni dell'avv. Pasquale Solimando per la parte civile Antonio Di Gioia con allegata nota spese; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge in ordine all'art. 192, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di truffa ascritto all'odierno ricorrente, non risulta formulato in termini consentiti in questa sede, per le ragioni di seguito esposte; che, preliminarmente, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, le doglianze relative alla violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., riguardanti la valutazione delle risultanze probatorie, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge (Sez.
U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027- 04); che deve osservarsi come, lamentando un inadeguato apprezzamento da parte dei giudici di merito degli assunti prospettati dalla difesa, e in particolare la mancata declaratoria dell'avvenuta estinzione del reato per intervenuta prescrizione, nel ricorso in esame sono stati riproposti profili di censura già presentati con l'atto di appello e già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (pp. 1-2), la quale, facendo corretta applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, ha congruamente indicato gli elementi di fatto e di diritto per cui debba confermarsi la condanna dell'odierno ricorrente, e ritenere non maturata la prescrizione, dal momento che il momento consumativo (e, dunque, il dies a quo ex art. 158 cod. pen.) della truffa contrattuale, nel caso di specie, coincide con quello in cui i titoli sono protestati o sono rimasti insoluti (cfr.
Sez. 2, n. 21250 del 29/03/2022, Sgrò, Rv. 283434-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; il ricorrente non deve, però, essere condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile, dal momento che quest'ultima non ha offerto nessun elemento di dibattito centrato sulle questioni oggetto del ricorso, idoneo a offrire una valida piattaforma argomentativa di contrasto alle avverse ragioni (cfr.
Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923-01; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713-01; Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020, Tamborrino, Rv. 278834-01);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di rifusione delle spese processuali della - parte civile Di Gioia Antonio. Così deciso,