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Ordinanza — n. 9296/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9296/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9296/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUSANNO CRISTIAN nato a CORATO il 06/12/1990 avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; Letto il ricorso di Cristian Cusanno; considerato che i due motivi di ricorso, con cui si contesta, rispettivamente, violazione di legge (primo motivo) e vizio di motivazione (secondo motivo) in relazione all'omessa applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., sono entrambi manifestamente infondati, in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato (si veda in particolare pag. 5, ove si sottolinea sia la non adeguatezza della prova fornita circa l'avvenuto risarcimento, sia la non congruità della somma ipoteticamente corrisposta a fronte di una condotta che ha cagionato non solo un danno economico ma anche morale), emerge come i giudici di appello, facendo corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità (cfr.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 9296/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 62, comma primo, n. 6, cod. pen., sono entrambi manifestamente infondati, in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato (si veda in particolare pag. 5, ove si sottolinea sia la non adeguatezza della prova fornita circa l'avvenuto risarcimento, sia la non congruità della somma ipoteticamente corrisposta a fronte di una condotta che ha cagionato non solo un danno economico ma anche morale), emerge come i giudici di appello, facendo corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità (cfr.

Parole chiave

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licenziamento per motivi economici abbandono del posto di lavoro perdita dell'impiego causata disdetta per rappresaglia annullamento del licenziamento soppressione di posti di lavoro
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUSANNO CRISTIAN nato a CORATO il 06/12/1990 avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Cristian Cusanno; considerato che i due motivi di ricorso, con cui si contesta, rispettivamente, violazione di legge (primo motivo) e vizio di motivazione (secondo motivo) in relazione all'omessa applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., sono entrambi manifestamente infondati, in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato (si veda in particolare pag. 5, ove si sottolinea sia la non adeguatezza della prova fornita circa l'avvenuto risarcimento, sia la non congruità della somma ipoteticamente corrisposta a fronte di una condotta che ha cagionato non solo un danno economico ma anche morale), emerge come i giudici di appello, facendo corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità (cfr.

Sez. 6, n. 6405 del 12/11/2015, dep. 2016, Minzolini, Rv. 265831-01; Sez. 2, n. 6479 del 13/01/2011, Lanza, Rv. 249391-01) abbiano posto a base del suddetto diniego una congrua motivazione, che, esente da vizi di logicità e coerente con la giurisprudenza di legittimità, risulta insindacabile in questa sede; che, infatti, giova ribadire, a tal proposito, il principio di diritto secondo cui la valutazione della congruità del risarcimento del danno - che, nel caso di un reato pluri-offensivo, come quello di rapina per cui si procede, deve risultare comprensivo non solo di quello patrimoniale ma anche di quello morale - è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, venendo in considerazione una valutazione che non è sindacabile in sede di legittimità qualora (come nel caso di specie) sia congruamente e logicamente motivato (Sez. 1, n. 923 del 22/06/1982, Mogavero, Rv. 157229-01; da ultimo, Sez. 2, n. 32347 del 18/06/2019, Ghouati, non mass.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il