Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifest lack of specificity regarding statutory continuance of crimes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Aziz Jarmouni's appeal inadmissible, ruling that the lower court properly found no unitary criminal plan between the two charges. The appellant argued for statutory continuance under Article 81 of the Penal Code, but the court determined the offenses arose from occasional circumstances rather than a single design. Consequently, the appeal was rejected as manifestly aspecific for raising non-emergent defects of motivation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 81 c.p.: The appeal is inadmissible if the grievances are manifestly aspecific, failing to point to specific defects of motivation or alternative legal interpretations available at the cassation level.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JARMOUNI AZIZ nato in MAROCCO il 18/12/1996 avverso la sentenza del 28/06/2024 della Corte d'appello di Firenze
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Pistoia del 12/10/2023 e, previa riqualificazione del reato contestato sub 1) della rubrica ai sensi dell'art. 743 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, ha rideterminato la pena inflitta a Aziz Jarmouni in anni uno di reclusione.
2. Ricorre per cassazione Aziz larmouni, a mezzo dell'avv. Stefano Gambini, deducendo vizio ex art. 606, comma 1, lett.
e) cod. proc. pen., per violazione di legge, con specifico riferimento all'art. 81 cod. pen., stante il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione, tra i capi 1) e 2) dell'imputazione.
3. Il ricorso è inammissibile. Il giudice dell'esecuzione ha adeguatamente motivato, in ordine all'insussistenza del medesimo disegno criminoso, ritenendo non esservi - tra i due reati ex art. 73 T.U. stup. e 23 legge 18 aprile 1975, n. 110, alcun elemento da cui desumere una programmazione unitaria dei reati, i quali appaiono piuttosto determinati da circostanze ed esigenze occasionali e contingenti. Non si è ritenuto possibile, in particolare, reputare che il possesso dell'arma fosse collegato all'attività di spaccio.
4. Il ricorso, pertanto, risulta manifestamente aspecifico, in quanto le doglianze, oltre a sollecitare una diversa e alternativa lettura delle argomentazioni poste alla base dell'ordinanza impugnata, non consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601), denunciano difetti di motivazione non emergenti nel provvedimento impugnato.
5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 20 febbraio 20