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Ordinanza — n. 9210/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses prisoner's appeal regarding unequal sweet spice purchase rights for MS/AS circuit inmates.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9210/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Francesco Turiano inadmissible for being specific and re-evaluative. Turiano argued that the surveillance tribunal violated his rights by limiting his purchase of sweet spices only to festival days, claiming unequal treatment compared to other prisoner circuits. The court rejected these claims, ruling that the grievances lacked logical connection to the tribunal's reasoning and did not demonstrate a grave prejudice to a subjective right.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) c.p.p.; Art. 35 e 69 legge 26 luglio 1975, n. 354: Appeals must be specific and re-evaluative; generic complaints regarding administrative arrangements without proven grave prejudice are inadmissible.

Parole chiave

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prisoner appeal surveillance tribunal inadmissible appeal specificity requirement prison privileges unequal treatment grave prejudice prova del rischio persecuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) c.p.p.
Tindaro Celi, deducendo vizi ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 35 e 69 legge 26 luglio 1975, n. 354
Art. 3 e 27 Cost.
Art. 1, 3 e 6 Cedu
Art. 616 c.p.p.
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TURIANO FRANCESCO nato a MESSINA il 04/10/1984 avverso l'ordinanza del 17/10/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Perugia

RITENUTO IN FATTO

CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da Francesco Turiano, avverso il provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto in data 17/10/2023, che aveva parzialmente accolto l'istanza formulata dal detenuto, volta all'acquisto al sopravvitto di aromi per dolci, limitandone la possibilità alle sole giornate di festa, come previsto per i detenuti che - a differenza del richiedente, sottoposto al regime differenziato ex art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 - appartengono ai circuiti MS e AS.

2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione Francesco Turiano, a mezzo dell'avv. Tindaro Celi, deducendo vizi ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., per violazione e/o errata applicazione degli artt. 35 e 69 legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché 3 e 27 Cost. e 1, 3 e 6 Cedu, per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, in ordine alla lesione di un diritto soggettivo del detenuto, nonché per disparità di trattamento fra i diversi circuiti penitenziari e violazione della normativa in materia di ordinamento penitenziario.

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto aspecifico e rivalutativo. Invero, le doglianze sussunte nell'atto di impugnazione sono interamente versate in fatto e non riescono a confrontarsi compiutamente con la motivazione adottata dal Tribunale di sorveglianza, che appare scevra da vizi logici e giuridici e ritiene inesistente il necessario presupposto del grave pregiudizio all'esercizio di un diritto; come evidenzia il Tribunale di sorveglianza, peraltro, trattasi di questione ormai superata dall'attuale assetto amministrativo in ambito penitenziario.

4. Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2025.