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Ordinanza — n. 9209/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for being fact-only, generic, and lacking specific legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9209/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Filippo Griner's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Griner challenged the appellate court's determination of the crime's commission period, arguing his arrest date marked the end of his participation. The court rejected this because the appeal was fact-specific, generic, and failed to provide concrete evidence or legal reasoning to support his defense.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) e e) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it is exclusively based on facts, is generic, and lacks sufficient specific arguments to justify a violation of law.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility fact-only appeal generic appeal lack of specific arguments court costs and fine partecipazione al reato dipendenza da sostanze stupefacenti traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) e e) c.p.p.
Giangregorio De Pascalis, deducendo vizi ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 616 c.p.p.
Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRINER FILIPPO nato a ANDRIA il 08/01/1982 avverso l'ordinanza del 15/11/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA; v

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari - in funzione di giudice dell'esecuzione - ha disatteso l'istanza della difesa di Filippo Griner, volta alla specificazione della data di commissione del delitto associativo ex art. 74 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, per il quale risulta intervenuta condanna alla pena di anni tredici e mesi otto di reclusione nei confronti del suddetto, ad opera della stessa Corte. Il tempus commissi delicti relativo alla partecipazione di Griner a detto delitto, quindi, risulta fissato con sentenza definitiva entro l'arco temporale che va dal 2008 al 2014. Il giudice dell'esecuzione, nell'ordinanza impugnata, ha evidenziato come risulti accertato che il condannato ricoprì il ruolo di promotore dell'associazione, anche in epoca posteriore rispetto al suo arresto; tale convincimento viene tratto dalle sentenze in atti, nonché da corrispondenza sequestrata e versata nel fascicolo processuale e, infine, dalle captazioni eseguite in carcere, successivamente all'arresto operato nei confronti del ricorrente.

2. Avverso tale ordinanza Filippo Griner propone ricorso per cassazione, tramite l'avv. Giangregorio De Pascalis, deducendo vizi ex art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) cod. proc. pen., sotto il profilo della violazione di legge e della mancanza di motivazione, in relazione alla determinazione del tempo di commissione del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto - oltre ad essere esclusivamente in fatto - è generico e non autosufficiente. Invero, a fronte delle argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici contenute nell'ordinanza impugnata, il difensore si limita a contestarle in modo aspecifico e confutativo, come sopra riportato, in particolare individuando, come data di cessazione della partecipazione di Griner al delitto associativo, la data del suo arresto, senza però indicare elementi in fatto tali da avvalorare la tesi difensiva, contraria a quanto accertato dall'ordinanza impugnata.

4. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 febbr