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Ordinanza — n. 9206/2025 — snpen Generato dall'IA

Incident of execution dismissed; nullity from non-citation requires rescission of judgment under Art. 629-bis Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9206/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the incident of execution inadmissible, ordering the applicant to pay procedural costs and a fine. The applicant sought to challenge a final conviction by claiming she was unaware of the trial due to improper service, arguing this constituted a nullity. The Court held that such absolute nullities cannot be raised via incident of execution after the judgment has become final; instead, the applicant must request rescission of the judgment under Article 629-bis of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 670 c.p.p.; Art. 629-bis c.p.: Nullities absolute and insanable arising from the absence of the accused or their defender due to non-citation are not deducible via incident of execution after the judgment becomes final, but must be raised through a request for rescission of the judgment.

Parole chiave

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incident of execution rescission of judgment nullity absolute non-citation passage into finality service of process procedural costs notificazione viziata

Disposizioni normative citate

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Art. 670 cod. proc. pen.
Rilevato che Hrustic Mediha ha proposto incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., chiedendo la restituzione nei termini per proporre appello, avverso la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Velletri in composizione monocratica (Hrustic aveva eletto domicilio in Ardea, alla via Ancona n.
Art. 161 cod. proc. pen.
44 e qui, all'esito di un tentativo di notifica, era risultata irreperibile; la notifica della vocatio in ius era stata effettuata, pertanto, ai sensi dell'art. 161 cod.
Art. 548 cod. proc. pen.
Art. 629-bis cod. pen.
pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod.
Art. 568, comma 5 cod. proc. pen.
Rilevato che la stessa sentenza delle Sezioni Unite Lovric ha stabilito che «La richiesta di incidente di esecuzione non può essere riqualificata, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod.
Art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Art. 3 Cost.
pen., per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, nonché erronea applicazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e di irretroattività di cui all'art.
Art. 25 Cost.
e di irretroattività di cui all'art. 25 Cost., in relazione all'art.
Art. 2 cod. pen.
e di irretroattività di cui all'art. 25 Cost., in relazione all'art.
Art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - 01
(così Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - 01, a mente della quale:
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HRUSTIC MEDIHA nata a ROMA il 01/03/1994 avverso l'ordinanza del 08/10/2024 del TRIBUNALE di Velletri RITENUTO IN FATI-0 E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Hrustic Mediha ha proposto incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., chiedendo la restituzione nei termini per proporre appello, avverso la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Velletri in composizione monocratica (Hrustic aveva eletto domicilio in Ardea, alla via Ancona n. 44 e qui, all'esito di un tentativo di notifica, era risultata irreperibile; la notifica della vocatio in ius era stata effettuata, pertanto, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen., presso il difensore di ufficio; nel corso del giudizio di primo grado, stante l'intervenuta novella legislativa, la posizione della Hrustic era stata mutata da contumace in assente e, in data 20/03/2019, era stata emessa sentenza di condanna, nei confronti della stessa, alla pena di anni tre di reclusione; l'avviso di deposito della sentenza, ai sensi dell'art.548 cod. proc. pen., era stato infine notificato al difensore d'ufficio);

Rilevato che, nel provvedimento impugnato, viene dato atto della impossibilità di ritenere acquisita - ad opera dell'istante - una sicura consapevolezza circa l'esistenza del processo a suo carico, stante la mancata ricezione della vocatio in ius; Ritenuto che il rimedio esperibile in tale situazione - secondo quanto correttamente rivenuto nell'avversata decisione - sarebbe stata la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. pen. (così Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - 01, a mente della quale:

«Le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse»);

Rilevato che la stessa sentenza delle Sezioni Unite Lovric ha stabilito che «La richiesta di incidente di esecuzione non può essere riqualificata, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come richiesta di rescissione del giudicato, attesa la eterogeneità, per natura e funzione, dei due rimedi»; Rilevato che - a fronte di una decisione di ineccepibile coerenza rispetto a tali principi di diritto - la ,difesa spende esclusivamente motivazioni assertive, deducendo violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

b) cod. proc. pen., per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, nonché erronea applicazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e di irretroattività di cui all'art. 25 Cost., in relazione all'art. 2 cod. pen. (non tiene conto, la difesa, del fatto le Sezioni Unite Lovric siano intervenute a dirimere un contrasto giurisprudenziale, senza determinare alcuna forma di applicazione retroattiva di disciplina sfavorevole); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi un'ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 20