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Ordinanza — n. 9205/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding failure to unify crimes under continuation due to lack of unitary criminal design.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9205/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to unify the defendant's crimes under the doctrine of continuation. The appellant argued for unification based on similar crime types, but the execution judge correctly found no evidence of a single criminal plan or unitary intent connecting the offenses. Consequently, the court rejected the claim as manifestly aspecific and lacking in substantive grounds for re-examination.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) e e) c.p.p.; Art. 125, 671 c.p.p.; Art. 81 c.p.: The appeal is inadmissible when the execution judge adequately motivates the absence of a unitary criminal design, and the complaint constitutes a manifestly aspecific request for a different reading of the decision's reasoning.

Parole chiave

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continuation of crimes unitary criminal design inadmissible appeal manifestly aspecific execution judge criminal intent separate offenses ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) c.p.p.
Angelo Raucci, deducendo vizi ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 125 c.p.p.
Art. 671 c.p.p.
Art. 81 c.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 671 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NESPOLI ANTONIO nato a BELLONA il 13/06/1981 avverso l'ordinanza del 12/11/2024 della Corte d'appello di Napoli

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli - nella veste di Giudice dell'esecuzione - ritenendo trattarsi di reati commessi in contesti temporali tra loro distanti, oltre che connotati da modalità attuative differenti, ha rigettato la richiesta di unificazione sotto il vincolo della continuazione (rispetto ai reati di cui alle altre due sentenze indicate nell'istanza) che era stata presentata nell'interesse di Antonio Nespoli, con riferimento al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, commesso in Bellona il 07/06/2018 (reato giudicato mediante la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 13/12/2018, riformata dalla Corte di appello di Napoli del 21/03/2019 e passata in giudicato il 17/01/2020, di condanna alla pena di anni quattro di reclusione) e, invece, ha unificato ex art. 671 cod. pen. i reati di analoga tipologia giudicati con ulteriori due sentenze, così rideterminando la pena complessiva in anni quattro e mesi sette di reclusione.

2. Ricorre per cassazione Antonio Nespoli, con atto a firma dell'avv. Angelo Raucci, deducendo vizi ex art. 606, comma 1, lett.

b) e lett.

e) cod. proc. pen., per violazione di legge, con specifico riferimento agli artt. 125 e 671 cod. proc. pen., nonché 81 cod. pen. e vizio di motivazione, per manifesta illogicità, infondatezza o apparenza della stessa, in relazione ai criteri e canoni utilizzati per ritenere insussistente il vincolo della continuazione.

3. Il ricorso è inammissibile. Il giudice dell'esecuzione ha adeguatamente motivato, in ordine all'insussistenza del medesimo disegno criminoso, ritenendo non esservi alcun elemento da cui desumere una programmazione unitaria dei reati già unificati e di quello per il quale è intervenuto l'avversato provvedimento reiettivo, che è stato reputato, dunque, frutto di circostanze ed esigenze occasionali e contingenti, 4. Il ricorso, pertanto, risulta manifestamente aspecifico, in quanto la doglianza, oltre a sollecitare una diversa e alternativa lettura delle argomentazioni poste alla base dell'ordinanza impugnata, non consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., • Rv 280601), denuncia difetti di motivazione non emergenti nel provvedimento impugnato.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 20