Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to factual re-evaluation and lack of procedural vices in lower court decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giuseppe Sorce's appeal inadmissible, rejecting claims of contradictory reasoning and erroneous evidence evaluation. The lower courts found Sorce guilty of unjustified knife carrying, noting the weapon was merely forgotten in his pocket after work use. The Court ruled that the appeal sought an impermissible re-evaluation of factual elements rather than correcting legal errors, thus dismissing the request.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b) e e) c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: An appeal based solely on the re-evaluation of factual elements or the alleged absence of contradictory reasoning in the lower court's decision is inadmissible.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORCE GIUSEPPE nato a CANICATTI' il 12/08/1987 avverso la sentenza del 16/07/2024 della Corte d'appello di Palermo
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento del 05/07/2023, che aveva dichiarato Giuseppe Sorce colpevole della contravvenzione di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, per aver portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un coltello a serramanico e lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro settecentocinquanta di ammenda.
2. Ricorre per cassazione Giuseppe Sorce, per il tramite del difensore avv. Teres Alba Raguccia, denunciando vizi ex art. 606, comma 1, lett.
b) ed e) cod. proc. pen., per contraddittorietà della motivazione, erronea interpretazione e valutazione della prova e mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. per non aver considerato che il coltello era stato semplicemente dimenticato in tasca dall'imputato, dopo l'utilizzo a fini lavorativi.
3. Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato su censure non consentite, invocandosi, invero, una rivalutazione inerente a elementi fattuali, precipuamente incentrati sulla ricostruzione storica e oggettiva della vicenda. La Corte territoriale - per quanto di interesse in questa sede - ha rilevato trattarsi del porto ingiustificato di un coltello, riconducibile al prevenuto, giungendo a tale conclusione in forza di argomentazioni dotate di ferrea coerenza logica, oltre che prive di qualsivoglia profilo di contraddittorietà. Il percorso argomentativo seguito dai Giudici di merito, in conclusione, appare del tutto privo di qualsiasi forma di incoerenza, anche con riferimento al trattamento sanzionatorio. L'invocata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, infine, è stata ritenuta non praticabile in considerazione delle potenzialità offensive dell'arma, desumibili dalle dimensioni della stessa e della biografia delinquenziale del soggetto.
4. A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici, non vi è chi non rilevi come i rilievi difensivi siano finalizzati unicamente a provocare una non consentita riconsiderazione di elementi fattuali, «lamentando asseriti vizi della motivazione, in realtà non emergenti dalla lettura della avversata decisione.
5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 20 febbr