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Ordinanza — n. 9203/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to manifest lack of specificity regarding procedural nullity claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9203/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the execution judge failed to consider the unity of criminal intent and the short timeframe between crimes, violating specific criminal and procedural codes. The court rejected this, finding the execution judge's reasoning sufficient to deny a continuous offense and ruling the appeal manifestly aspecific for raising non-emergent defects of motivation.

Regesto Legislator

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Art. 81 cod. pen.; Art. 671 cod. proc. pen.: An appeal for nullity is inadmissible if the grievances are manifestly aspecific, denouncing defects of motivation that do not emerge from the contested decision or requesting an alternative reading not permitted at this stage.

Parole chiave

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manifestly aspecific appeal defects of motivation continuous offense execution judge reasoning inadmissibility of appeal sospensione di pena condono delle spese procedurali reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 81 cod. pen.
Art. 671 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
artt. 81 cod. pen
Francesca Frusteri, deducendo nullità dell'ordinanza impugnata per violazione di legge, con specifico riferimento agli artt. 81 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAIDI HAMZA (cui 04wvsf8) nato in TUNISIA il 20/10/1994 avverso l'ordinanza del 10/09/2024 del TRIBUNALE di Mantova

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Mantova in composizione monocratica - nella veste di Giudice dell'esecuzione - ritenendo trattarsi di reati commessi in contesti temporali tra loro distanti, oltre che concernenti aggressioni a beni giuridici di differente tipologia, ha rigettato la richiesta di unificazione sotto il vincolo della continuazione, che era stata presentata nell'interesse di Saldi Hamza, quanto ai reati indicati - nell'epigrafe del provvedimento stesso - sub 1), 2), 6) e 7).

2. Ricorre per cassazione Saldi Hamza, a mezzo dell'avv. Francesca Frusteri, deducendo nullità dell'ordinanza impugnata per violazione di legge, con specifico riferimento agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione derivante alla manifesta illogicità della stessa, poiché il giudice dell'esecuzione non avrebbe adeguatamente considerato che i reati, frutto di preventiva ideazione unitaria, sono stati realizzati dal ricorrente entro un breve lasso di tempo e sono di natura omogenea.

3. Il ricorso è inammissibile. Il giudice dell'esecuzione ha adeguatamente motivato, in ordine all'insussistenza del medesimo disegno criminoso, ritenendo non esservi alcun elemento da cui desumere una programmazione unitaria dei reati, i quali appaiono piuttosto determinati da circostanze ed esigenze occasionali e contingenti.

4. Il ricorso, pertanto, risulta manifestamente aspecifico, in quanto le doglianze, oltre a sollecitare una diversa e alternativa lettura delle argomentazioni poste alla base dell'ordinanza impugnata, non consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601), denunciano difetti di motivazione non emergenti nel provvedimento impugnato.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 20 febbr