Ordinanza — n. 9200/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FONTANINO GIOVANNI nato a CATANIA il 09/08/1958 avverso l'ordinanza del 19/11/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'Aquila Visti gli atti, esaminati il ricorso e il provvedimento impugnato; Rilevato che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha rigettato l'istanza presentata da Giovanni Fontanino (soggetto in espiazione della pena residua di anni ventidue, mesi cinque e giorni ventiquattro, inflitta per i reati di sequestro di persona, rapina, violazione della legge sugli stupefacenti, nonché in materia di armi, associazione mafiosa e omicidio) finalizzata a ottenere la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 o, in subordine, la detenzione domiciliare o la semilibertà; Rilevato che l'avv. Antonio Giuffrida, difensore del condannato, impugna tale provvedimento, dolendosi della sussistenza dei vizi ex art. 606, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9200/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità debba conseguire, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FONTANINO GIOVANNI nato a CATANIA il 09/08/1958 avverso l'ordinanza del 19/11/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'Aquila
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti, esaminati il ricorso e il provvedimento impugnato; Rilevato che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha rigettato l'istanza presentata da Giovanni Fontanino (soggetto in espiazione della pena residua di anni ventidue, mesi cinque e giorni ventiquattro, inflitta per i reati di sequestro di persona, rapina, violazione della legge sugli stupefacenti, nonché in materia di armi, associazione mafiosa e omicidio) finalizzata a ottenere la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 o, in subordine, la detenzione domiciliare o la semilibertà; Rilevato che l'avv. Antonio Giuffrida, difensore del condannato, impugna tale provvedimento, dolendosi della sussistenza dei vizi ex art. 606, comma 1, lett.
b) e lett.
e) cod. proc. pen., per violazione ed erronea applicazione di legge, in riferimento all'art. 47 Ord. pen., nonché per manifesta illogicità della motivazione; Rilevato che vi è memoria difensiva, a mezzo della quale si ritengono non condivisibili le ragioni della rilevata inammissibilità, atteso che la misura alternativa richiesta dal detenuto è stata denegata sulla scorta di un errato inquadramento normativo. Ritenuto trattarsi di censure non consentite in sede di legittimità, in quanto costituite da mere doglianze versate in fatto. Dette critiche, altresì, sono pedissequamente riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi - secondo un corretto argomentare giuridico, privo di spunti di illogicità e contraddittorietà - dal Tribunale di sorveglianza di L'Aquila.
Invero, nell'impugnato provvedimento si richiama dettagliatamente una serie di elementi, dai quali viene desunta l'assenza di un serio percorso di revisione critica circa il proprio vissuto criminale, nonché la mancata indicazione dei valori di riferimento, con particolare riguardo al contesto mafioso di provenienza; Rilevato che l'impugnazione, a fronte di tale motivazione, spende unicamente argomenti assertivi e apodittici, non atti a scalfire la tenuta logica dell'avversata ordinanza, sottolineando anche inesistenti vizi di contraddittorietà e illogicità;
Ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità debba conseguire, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 febbrai