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Ordinanza — n. 9199/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9199/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9199/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale della medesima città del 11/04/2023, nella parte in cui aveva dichiarato Youssef Bakloul colpevole della contravvenzione di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, per aver portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un coltellino rudimentale e lo ha invece assolto dal reato di cui all'art. 337 cod. pen., per l'effetto rideterminando la pena inflitta all'imputato nella misura di mesi due e giorni quindici di arresto ed euro quattrocento di ammenda.

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9199/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, per aver portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un coltellino rudimentale e lo ha invece assolto dal reato di cui all'art. 337 cod. pen., per l'effetto rideterminando la pena inflitta all'imputato nella misura di mesi due e giorni quindici di arresto ed euro quattrocento di ammenda.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione azione di provocazione giusto motivo contravvenzione bagatellare motivo insorto dopo la fuga

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
110, per aver portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un coltellino rudimentale e lo ha invece assolto dal reato di cui all'art. 337 cod. pen., per l'effetto rideterminando la pena inflitta all'imputato nella misura di mesi due e giorni quindici di arresto ed euro quattrocento di ammenda.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAKLOUL YOUSSEF nato in MAROCCO il 01/01/1977 avverso la sentenza del 22/10/2024 della Corte d'appello di Torino

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale della medesima città del 11/04/2023, nella parte in cui aveva dichiarato Youssef Bakloul colpevole della contravvenzione di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, per aver portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un coltellino rudimentale e lo ha invece assolto dal reato di cui all'art. 337 cod. pen., per l'effetto rideterminando la pena inflitta all'imputato nella misura di mesi due e giorni quindici di arresto ed euro quattrocento di ammenda.

2. Ricorre per cassazione Youssef Bakloul, per il tramite del difensore avv. Roberto Capra, denunciando vizi ex art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, quanto alla mancata configurabilità dell'ipotesi di lieve entità.

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato su censure non consentite, invocandosi, invero, una rivalutazione inerente a elementi fattuali, precipuamente incentrati sulla ricostruzione storica e oggettiva della vicenda. La Corte territoriale - per quanto di interesse in questa sede - ha rilevato trattarsi del porto ingiustificato di un coltello, riconducibile al prevenuto, giungendo a tale conclusione in forza di argomentazioni dotate di ferrea coerenza logica, oltre che prive di qualsivoglia profilo di contraddittorietà. Il percorso argomentativo seguito dai Giudici di merito, in conclusione, appare del tutto privo di qualsiasi forma di incoerenza, anche con riferimento al trattamento sanzionatorio.

4. A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici, non vi è chi non rilevi come i rilievi difensivi siano finalizzati unicamente a provocare una non consentita riconsiderazione di elementi fattuali, lamentando asseriti vizi della motivazione, in realtà non emergenti dalla lettura della avversata decisione.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 20 febbraio