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Ordinanza — n. 9197/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifest revaluation and lack of specific grounds regarding crime unification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9197/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the execution judge failed to recognize a unified criminal plan due to the crimes' proximity and homogeneity. The court rejected this, stating the lower court correctly identified the acts as occasional and contingent rather than part of a single design, rendering the appeal a manifest revaluation of facts.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) c.p.p.; Art. 81 c.p.; Art. 671 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it constitutes a manifest revaluation of facts and is entirely specific to the case, as the execution judge's assessment of the lack of a unified criminal plan is not subject to cassation review.

Parole chiave

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inadmissibile ricorso manifesta rivalutazione unificazione reati giudice esecuzione disegno criminoso individualizzazione della commisurazione penale formazione di una pena complessiva unità della procedura

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) c.p.p.
Dario La Monica, deducendo vizi ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 81 c.p.
Art. 671 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
artt. 81 cod. pen
per violazione di legge, con specifico riferimento agli artt. 81 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: L'ACQUA SIMONE nato a CATANIA il 27/08/1988 avverso l'ordinanza del 21/11/2024 del TRIBUNALE di Barcellona Pozzo di Gotto

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in composizione monocratica - nella veste di Giudice dell'esecuzione - ritenendo trattarsi di reati commessi in contesti temporali tra loro distanti, oltre che connotati da modalità di aggressione di differente tipologia, ha rigettato la richiesta di unificazione sotto il vincolo della continuazione, che era stata presentata nell'interesse di Simone L'Acqua, quanto ai reati indicati nell'epigrafe del provvedimento stesso.

2. Ricorre per cassazione Simone L'Acqua, a mezzo dell'avv. Dario La Monica, deducendo vizi ex art. 606, comma 1, lett.

b) e lett.

e) cod. proc. pen. per violazione di legge, con specifico riferimento agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, per mancanza e manifesta illogicità della stessa, poiché il giudice dell'esecuzione non avrebbe adeguatamente considerato che i reati - frutto di preventiva ideazione unitaria - sono stati realizzati dal ricorrente entro un breve lasso di tempo e sono di natura omogenea, oltre ad essere connotati da similari modalità esecutive.

3. Il ricorso è inammissibile. Il giudice dell'esecuzione ha adeguatamente motivato, in ordine all'insussistenza del medesimo disegno criminoso, ritenendo non esservi alcun elemento da cui desumere una programmazione unitaria dei reati, i quali appaiono piuttosto determinati da circostanze ed esigenze occasionali e contingenti; nell'ordinanza si ritiene, al contrario, che il condannato abbia dimostrato una generica propensione alla tipologia di delitto, da cui traeva indebiti profitti in danno delle vittime.

4. Il ricorso, pertanto, risulta manifestamente rivalutativo, interamente versato in fatto ed aspecifico, in quanto le doglianze, oltre a sollecitare una diversa e alternativa lettura delle argomentazioni poste alla base dell'ordinanza impugnata, non consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601), denunciano difetti di motivazione non emergenti nel provvedimento impugnato.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 20 fe