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Ordinanza — n. 9194/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility of recusal request due to lack of prejudicial judgment manifestation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9194/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Appeal declared the recusal request inadmissible, finding no anticipatory manifestation of judgment in the prosecutor's document production decision. The defense argued this violated procedural rights and demanded a hearing before rejection. The Supreme Court dismissed the appeal as unfounded, ruling that neutral procedural decisions do not constitute grounds for recusal.

Regesto Legislator

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Art. 41 comma 1 cod. proc. pen.; Art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.: Procedural decisions that are neutral regarding the trial outcome do not constitute an anticipatory manifestation of judgment and thus cannot serve as grounds for recusal.

Parole chiave

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recusal request anticipatory judgment procedural neutrality inadmissibility Cassation appeal facoltà di astenersi dal testimoniare procedimento in contumacia diritto di essere sentito

Disposizioni normative citate

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Art. 41 comma 1 cod. proc. pen.
La difesa ha anche depositato memoria, contestando la sussistenza di cause di inammissibilità nell'impugnazione e avversando la adottata declaratoria di inammissibilità de plano dell'istanza di ricusazione ai sensi dell'art. 41 comma 1 cod.
Art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.
Ricorrono per cassazione Rosa Megna e Santa Pace, a mezzo degli avv.ti Roberto Coscia e Sergio Rotundo, deducendo vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 41 comma 1 cod. proc. pen
La difesa ha anche depositato memoria, contestando la sussistenza di cause di inammissibilità nell'impugnazione e avversando la adottata declaratoria di inammissibilità de plano dell'istanza di ricusazione ai sensi dell'art. 41 comma 1 cod.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 24611 del 15/07/2020, Messina
Sez. 6, n. 31882 del 17/07/2008, Bontempo
279870; Sez. 6, n. 31882 del 17/07/2008, Bontempo, Rv.
Sez. 1, n. 6621 del 28/01/2010, Bontempo
Da tale manifesta infondatezza della richiesta di ricusazione, la Corte territoriale - del tutto correttamente - ha fatto discendere la declaratoria di inammissibilità con procedura camerale "de plano" (Sez. 1, n. 6621 del 28/01/2010, Bontempo, Rv 246575 - 01).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MEGNA ROSA nato a CROTONE il 10/11/1973 PACE SANTA nato a CROTONE il 15/08/1964 avverso l'ordinanza del 20/11/2024 della Corte d'appello di Catanzaro

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta da Rosa Megna e Santa Pace, nell'ambito del procedimento pendente dinanzi al giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro. La Corte distrettuale ha ritenuto insussistente qualsivoglia forma di anticipata manifestazione di giudizio, nella contestata scelta di ammettere la produzione documentale indicata dal Pubblico ministero; stesse considerazioni sono state fatto, riguardo alla asserita mancata risposta, circa una eccezione difensiva di inutilizzabilità.

2. Ricorrono per cassazione Rosa Megna e Santa Pace, a mezzo degli avv.ti Roberto Coscia e Sergio Rotundo, deducendo vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett.

b) cod. proc. pen., per violazione e falsa applicazione degli artt. 41 commi 1, 2 e 3 e 127 cod. proc. pen. La difesa ha anche depositato memoria, contestando la sussistenza di cause di inammissibilità nell'impugnazione e avversando la adottata declaratoria di inammissibilità de plano dell'istanza di ricusazione ai sensi dell'art. 41 comma 1 cod. proc. pen., senza previa celebrazione dell'udienza camerale e, consequenzialmente, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte, alla quale si è attenuto l'impugnato provvedimento. Il principio di diritto al quale uniformarsi, infatti, è nel senso che le sopra indicate attività giurisdizionali non costituiscono motivi di ricusazione, poiché da tali decisioni di tenore endoprocedimentale, neutre rispetto all'esito del giudizio, non discende alcuna indebita manifestazione del proprio convincimento (fra tante, si vedano Sez. 3, n. 24611 del 15/07/2020, Messina, Rv. 279870; Sez. 6, n. 31882 del 17/07/2008, Bontempo, Rv. 240576 - 01). Da tale manifesta infondatezza della richiesta di ricusazione, la Corte territoriale - del tutto correttamente - ha fatto discendere la declaratoria di inammissibilità con procedura camerale "de plano" (Sez. 1, n. 6621 del 28/01/2010, Bontempo, Rv 246575 - 01).

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il' ricorsò dever2essere dichiarate) inammissibilé, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibÚ ét ricorsi) e condanna ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 20 feb