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Ordinanza — n. 9190/2025 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed; detention regime extension upheld due to probable mafia links and high criminal profile.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9190/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's decision to extend the special detention regime. The appellant, a life prisoner with a history of mafia-related murders, argued that his concrete danger had ceased. The court rejected this, ruling that a probable link to a criminal association is sufficient without absolute certainty, citing the prisoner's recent new arrest warrant and leadership role in a mafia consortium.

Regesto Legislator

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Art. 41-bis Ord. Pen.; Art. 606 c.p.p.: For extending special detention regimes, it suffices that a link to a criminal association be reasonably probable based on available data, not proven with certainty.

Parole chiave

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detention regime extension mafia association links concrete danger assessment probable link standard special detention regime criminal profile evaluation inadmissible appeal proroga della carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

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Art. 41-bis Ord. Pen.
pen., in relazione all'art. 41-bis Ord.
Art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.
Tindaro Celi, che ha dedotto violazione ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., in relazione all'art.
Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi un'ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi un'ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. 279221
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI SALVO SALVATORE nato in CANADA il 08/03/1965 avverso l'ordinanza del 27/09/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Roma

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato il reclamo proposto, avverso il decreto ministeriale di proroga del regime detentivo speciale, da Salvatore Di Salvo, detenuto in espiazione della pena dell'ergastolo, riportata per condanne relative a plurimi reati di omicidio con aggravante mafiosa e associazione mafiosa; Osservato che avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Di Salvo, avv. Tindaro Celi, che ha dedotto violazione ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 41-bis Ord.

Pen., per insussistenza di attualità della concreta pericolosità del detenuto, tale da giustificare l'applicazione del regime penitenziario differenziato. Considerato che, ai fini della decisione sulla proroga del regime detentivo differenziato, la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, richiesta dalla norma, non deve essere dimostrata in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile, sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti (cfr. Sez. 1, n, 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. 279221).

Rilevato, quindi, che il Tribunale di sorveglianza ha ampiamente motivato richiamando, con indicazione dei dati rilevanti, l'elevato spessore criminale del ricorrente (al riguardo, si fa riferimento alla sua notevole biografia criminale, ulteriormente aggravatasi, rispetto all'ultimo provvedimento di proroga, in ragione dell'emissione - a suo carico - di una nuova ordinanza cautelare per diversi omicidi, nonché al suo inserimento, come elemento di vertice, in una consorteria mafiosa, nonché al fatto di essersi reso responsabile di plurimi omicidi);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi un'ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 20 febbraio