Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic arguments and lack of logical flaws in lower court's sentencing discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal by Giuseppe Folliero inadmissible, ruling that the lower court's decision was logically sound and legally coherent. Folliero argued for a specific mitigating circumstance under Article 62 of the Penal Code, but the appellate court had already thoroughly evaluated and rejected this claim without procedural errors. The court emphasized that the discretion of the trial judge regarding sentencing factors is not subject to re-evaluation unless the reasoning is flawed or contradictory.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b) e e) c.p.p.; Art. 133 c.p.: A cassation appeal is inadmissible if it is merely assertive and fails to demonstrate logical or legal flaws in the lower court's exercise of discretionary sentencing power.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FOLLIERO GIUSEPPE nato a FOGGIA il 05/08/1994 avverso la sentenza del 29/04/2024 della Corte d'appello di Bari
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermato la decisione del Tribunale di Foggia in composizione monocratica del 11/11/2022, che aveva affermato la penale responsabilità di Giuseppe Folliero, in ordine al reato di cui all'art. 75 d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159 e - disapplicata la contestata recidiva e concesse le circostanze attenuanti generiche - lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione.
2. Avverso tale sentenza Giuseppe Folliero propone, tramite il difensore avv. Sergio Luceri, ricorso per cassazione, deducendo vizi ex art. 606, comma 1, lett.
b) ed e) cod. proc. pen., per illogicità della motivazione, quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.
3. Il ricorso è inammissibile, in quanto fortemente generico e meramente assertivo. La sentenza impugnata rileva l'impossibilità di riconoscere l'invocata attenuante; a fronte delle argomentazioni contenute in sentenza, scevre da vizi logici e giuridici ed espresse in maniera coerente e non contraddittoria, la difesa ricorrente si limita sostanzialmente a insistere - con deduzioni aspecifiche e apodittiche - sulla necessità, da parte della Corte territoriale, di procedere al riconoscimento della suddetta circostanza. Deve osservarsi, peraltro, che la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito - laddove tale potere risulti esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il generale principio di diritto, secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen. - si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione, ovvero la valorizzazione di dati che si assumano essere stati indebitamente pretermessi, nell'apprezzamento compiuto dal giudice impugnato.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non potendosi escludere profili di colpa - anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 febbraio