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Ordinanza — n. 9183/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifest re-evaluation and lack of specific grounds regarding crime unification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9183/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Cristian Sorrentino inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to recognize a unified criminal plan executed under his uncle's direction, citing specific articles of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this, finding the appeal to be a manifest re-evaluation of facts and arguments not permitted at this stage, as the lower court's reasoning was sufficient and non-contradictory.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it constitutes a manifest re-evaluation of facts and arguments already examined by the lower court, or if the alleged defects of motivation do not emerge from the contested decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
manifest re-evaluation inadmissible appeal crime unification lower court reasoning procedural costs traffico aggravato di stupefacenti tossicodipendenza abuso di sostanze

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) c.p.p.
Rosario Marino, deducendo vizi ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 81 c.p.
Art. 671 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
artt. 81 cod. pen
per violazione di legge, con specifico riferimento agli artt. 81 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORRENTINO CRISTIAN nato a POMPEI il 19/08/1993 avverso l'ordinanza del 24/10/2024 della Corte d'appello di Napoli

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli - nella veste di Giudice dell'esecuzione - ritenendo trattarsi di reati commessi in contesti delittuosi tra loro nettamente distinti e concernenti aggressioni a beni giuridici di differente tipologia e, quindi, reputando non ipotizzabile la sussistenza di una ideazione preventiva di carattere unitario (trattandosi, nell'un caso, di un episodio di importazione di un grosso carico di sostanza stupefacente e, nell'altro, della assunzione di una posizione apicale, all'interno di una organizzazione di stampo camorristico, con commissione anche di fatti estorsivi) ha rigettato la richiesta di unificazione sotto il vincolo della continuazione, che era stata presentata nell'interesse di Cristian Sorrentino, quanto ai reati indicati nell'epigrafe del provvedimento stesso.

2. Ricorre per cassazione Cristian Sorrentino, a mezzo dell'avv. Rosario Marino, deducendo vizi ex art. 606, comma 1, lett.

b) e lett.

e) cod. proc. pen. per violazione di legge, con specifico riferimento agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., nonché vizio, di motivazione, per contraddittorietà e illogicità della stessa, poiché il giudice dell'esecuzione non avrebbe adeguatamente considerato che i reati, frutto di preventiva ideazione unitaria, sono stati realizzati dal ricorrente in esecuzione dell'originario progetto criminale dello zio Rosario Giugliano, occupandosi il ricorrente - in nome e per conto dello stesso - di curare il traffico di sostanza stupefacente.

3. Il ricorso è inammissibile. Il giudice dell'esecuzione ha adeguatamente motivato, in ordine all'insussistenza del medesimo disegno criminoso, ritenendo non esservi alcun elemento da cui desumere una programmazione unitaria dei reati, i quali appaiono piuttosto determinati da circostanze ed esigenze occasionali e contingenti; nell'ordinanza risulta esaminata - ed esclusa con argomentazioni immuni da carenza o contraddittorietà - anche la sopra riassunta prospettazione difensiva, posta a fondamento della richiesta, circa l'adesione del soggetto al programma delinquenziale ideato dallo zio. .

4. Il ricorso, pertanto, risulta manifestamente rivalutativo, interamente versato in fatto ed aspecifico, in quanto le doglianze, oltre a sollecitare una diversa e alternativa lettura delle argomentazioni poste alla base dell'ordinanza impugnata, non consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601), denunciano difetti di motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 20 febbraio 2025 Il Consigliere estensore I