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Ordinanza — n. 9182/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9182/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9182/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Salerno - nella veste di Giudice dell'esecuzione - ritenendo trattarsi di reati espressivi solo di uno stile di vita improntato alla delinquenza, ha rigettato la richiesta di unificazione sotto il vincolo della continuazione, che era stata presentata nell'interesse di Leonardo Petrilli, con riferimento a tre reati (rispettivamente, un furto aggravato risalente al novembre del 2015, un altro furto aggravato del luglio dello stesso anno e, infine, un possesso ingiustificato di chiavi false o grimaldelli del dicembre 2015).

Regesto Legislator

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artt. 671 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9182/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre per cassazione Leonardo Petrilli, con atto a firma dell'avv. Antonio Boffa, deducendo vizi ex art. 606, comma 1, lett. b), lett.

Parole chiave

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reati contro il patrimonio confisca di valori patrimoniali furto di lieve entità licenziamento per furto impiego illecito di valori patrimoniali altri reati

Disposizioni normative citate

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artt. 671 cod. proc. pen
pen., per violazione di legge, con specifico riferimento agli artt. 671 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRILLI LEONARDO nato a AGROPOLI il 23/02/1961 avverso l'ordinanza del 15/11/2024 della Corte d'appello di Salerno

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Salerno - nella veste di Giudice dell'esecuzione - ritenendo trattarsi di reati espressivi solo di uno stile di vita improntato alla delinquenza, ha rigettato la richiesta di unificazione sotto il vincolo della continuazione, che era stata presentata nell'interesse di Leonardo Petrilli, con riferimento a tre reati (rispettivamente, un furto aggravato risalente al novembre del 2015, un altro furto aggravato del luglio dello stesso anno e, infine, un possesso ingiustificato di chiavi false o grimaldelli del dicembre 2015).

2. Ricorre per cassazione Leonardo Petrilli, con atto a firma dell'avv. Antonio Boffa, deducendo vizi ex art. 606, comma 1, lett. b), lett.

c) e lett.

e) cod. proc. pen., per violazione di legge, con specifico riferimento agli artt. 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen., oltre che vizio di motivazione.

3. Il ricorso è inammissibile. Il giudice dell'esecuzione ha adeguatamente motivato, sebbene in modo sintetico, in ordine all'insussistenza del medesimo disegno criminoso, ritenendo non esservi alcun elemento da cui desumere una programmazione unitaria dei reati di cui sopra, che sono stati reputati, dunque, come il frutto di circostanze ed esigenze occasionali e contingenti.

4. Il ricorso, pertanto, risulta manifestamente aspecifico, in quanto le doglianze, oltre a sollecitare una diversa e alternativa lettura delle argomentazioni poste alla base dell'ordinanza impugnata, non consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601), denunciano difetti di motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 20 febbraio