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Ordinanza — n. 9179/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as specific and evaluative regarding disciplinary sanction blocking early release.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9179/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. Solomon Okon Musa challenged the lower court's rejection of his early release claim, arguing that the disciplinary sanction was automatically equated to a failure in re-educative participation. The court ruled the appeal was specific and evaluative because the appellant's complaints merely repeated facts without logically countering the trial court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354; Artt. 77 e 80 d.P.R. n. 230 del 2000: An appeal is inadmissible if it is specific and evaluative, failing to logically confront the lower court's reasoning with new arguments or evidence.

Parole chiave

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early release appeal disciplinary sanction re-educative participation specific and evaluative inadmissible appeal procedural costs Cassation procedure domanda d'asilo di cittadino nigeriano

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354
Francesco Biazzo, deducendo violazione e/o errata applicazione dell'art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354, in relazione agli artt.
Artt. 77 e 80 del d.P.R. n. 230 del 2000
354, in relazione agli artt. 77 e 80 del d.P.R. n. 230 del 2000, per esser stata dedotta in modo automatico - dalla sussistenza della sopra detta sanzione disciplinare - la mancata partecipazione del condannato all'opera rieducativa.
Art. 616 cod. proc. pen.
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLOMON OKON MUSA nato in NIGERIA il 11/05/1989 avverso l'ordinanza del 06/11/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Catania

RITENUTO IN FATTO

CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Catania ha rigettato il reclamo proposto da Solomon Okon Musa, avverso il provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza di Siracusa in data 24/05/2024, che aveva disatteso l'istanza di riconoscimento della liberazione anticipata, per il semestre 29/09/2017-02/10/2017, per essere il condannato incorso in un rilievo disciplinare del 27/02/2024, sanzionato dal Consiglio di disciplina con cinque giorni di isolamento durante la permanenza all'aperto.

2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione Solomon Okon Musa, a mezzo dell'avv. Francesco Biazzo, deducendo violazione e/o errata applicazione dell'art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354, in relazione agli artt. 77 e 80 del d.P.R. n. 230 del 2000, per esser stata dedotta in modo automatico - dalla sussistenza della sopra detta sanzione disciplinare - la mancata partecipazione del condannato all'opera rieducativa.

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto aspecifico e rivalutativo. Invero, le doglianze sussunte nell'atto di impugnazione sono interamente versate in fatto e non riescono a confrontarsi compiutamente con la motivazione adottata dal Tribunale di sorveglianza, che appare scevra da vizi logici e giuridici e ritiene provata la mancata adesione del condannato all'opera di rieducazione, posta a fondamento dell'invocato beneficio penitenziario.

4. Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2025