Cassation appeal dismissed because declaring incompetence is not appealable under Italian criminal procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that a judge's declaration of incompetence is not subject to cassation review. The appellant challenged a monocratic tribunal's decision to transfer the case to Milan, arguing procedural error. The court held that such decisions only trigger jurisdictional conflicts, which are excluded from cassation jurisdiction under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 671 cod. proc. pen.: A decision by a judge declaring their own incompetence is not appealable to the Court of Cassation, as it can only give rise to a conflict of jurisdiction or competence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QUARTA FRANCESCO nato a COPERTINO il 20/05/1984 avverso l'ordinanza del 11/10/2024 del TRIBUNALE di Bologna
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti; Esaminati il ricorso e il provvedimento impugnato; Rilevato che Francesco Quarta, a mezzo dell'avv. Giancarlo Tunno, ha proposto ricorso per cassazione, avverso il provvedimento del Tribunale di Bologna in composizione monocratica che - chiamato a provvedere ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., quale giudice dell'esecuzione - ha dichiarato la propria incompetenza, indicando invece quella del Tribunale di Milano in composizione monocratica, al quale ha disposto trasmettersi gli atti; Rilevato che non è ricorribile per cassazione - indipendentemente dal fatto che essa venga adottato con la forma dell'ordinanza, ovvero della sentenza - la decisione a mezzo della quale il giudice dichiari la propria incompetenza, potendo da ciò scaturire esclusivamente un conflitto di giurisdizione o di competenza (Sez. 1, n. 31797 del 27/10/2020, Cusato, Rv. 279803 - 01;
Sez. 5, n. 14892 del 29/01/2010, Bondi, Rv. 246845 - 01; Sez. 3, n. 4367 del 11/12/1995, dep. 1996, Scopetti, Rv. 203416 - 01); Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 20 febbraio 2