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Ordinanza — n. 9175/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9175/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9175/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato - per sopravvenuta carenza di interesse, stante il trasferimento del detenuto presso diverso istituto - il reclamo che era stato presentato da Alessio Attanasio, detenuto in regime differenziato ex art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354.

Regesto Legislator

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artt. 24 Cost, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9175/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354.

Parole chiave

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revisione in materia d'asilo domanda d'asilo di cittadino albanese allontanamento malgrado rischio di persecuzione esame di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio indegnità del diritto d'asilo

Disposizioni normative citate

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artt. 24 Cost
pen., per violazione di legge, in riferimento agli artt. 24 Cost., 666 comma 2 e 667 cod.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO ALESSIO nato a SIRACUSA il 16/07/1970 avverso il decreto del 09/07/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Torino

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato - per sopravvenuta carenza di interesse, stante il trasferimento del detenuto presso diverso istituto - il reclamo che era stato presentato da Alessio Attanasio, detenuto in regime differenziato ex art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354.

2. Ricorre per cassazione il condannato, a mezzo dell'avv. Maria Teresa Pintus, deducendo vizio ex art. 606, comma 1, lett.

b) cod. proc. pen., per violazione di legge, in riferimento agli artt. 24 Cost., 666 comma 2 e 667 cod. proc. pen. e 35-bis ord. pen.

3. Il ricorso è aspecifico e privo della necessaria precisazione delle ragioni di diritto e degli elementi fattuali posti a fondamento della richiesta.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2025.