Ordinanza — n. 9175/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza indicata in epigrafe, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato - per sopravvenuta carenza di interesse, stante il trasferimento del detenuto presso diverso istituto - il reclamo che era stato presentato da Alessio Attanasio, detenuto in regime differenziato ex art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 24 Cost, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9175/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO ALESSIO nato a SIRACUSA il 16/07/1970 avverso il decreto del 09/07/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Torino
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato - per sopravvenuta carenza di interesse, stante il trasferimento del detenuto presso diverso istituto - il reclamo che era stato presentato da Alessio Attanasio, detenuto in regime differenziato ex art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354.
2. Ricorre per cassazione il condannato, a mezzo dell'avv. Maria Teresa Pintus, deducendo vizio ex art. 606, comma 1, lett.
b) cod. proc. pen., per violazione di legge, in riferimento agli artt. 24 Cost., 666 comma 2 e 667 cod. proc. pen. e 35-bis ord. pen.
3. Il ricorso è aspecifico e privo della necessaria precisazione delle ragioni di diritto e degli elementi fattuali posti a fondamento della richiesta.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2025.