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Ordinanza — n. 9174/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9174/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9174/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAGARIA MICHELE nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 21/05/1958 avverso l'ordinanza del 31/10/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Roma Rilevato che il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato il reclamo proposto, avverso il decreto ministeriale di proroga del regime detentivo ex art. 41- bis legge 26 luglio 1975, n. 354, da Michele Zagaria, condannato quale esponente apicale dell'omonima associazione di stampo camorristico, articolazione del clan dei casalesi; Osservato che, avverso tale ordinanza, ha proposto ricorso il difensore di Zagaria, avv. Lisa Vaira, che ha dedotto vizio ex art. 606, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9174/2025 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di Roma Rilevato che il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato il reclamo proposto, avverso il decreto ministeriale di proroga del regime detentivo ex art. 41- bis legge 26 luglio 1975, n. 354, da Michele Zagaria, condannato quale esponente apicale dell'omonima associazione di stampo camorristico, articolazione del clan dei casalesi; Osservato che, avverso tale ordinanza, ha proposto ricorso il difensore di Zagaria, avv. Lisa Vaira, che ha dedotto vizio ex art. 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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teoria della dissociazione assistenza ulteriore assistenza riabilitativa istituto di disintossicazione dispensa dal versamento delle spese chiusura della procedura di assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAGARIA MICHELE nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 21/05/1958 avverso l'ordinanza del 31/10/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Roma

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato il reclamo proposto, avverso il decreto ministeriale di proroga del regime detentivo ex art. 41- bis legge 26 luglio 1975, n. 354, da Michele Zagaria, condannato quale esponente apicale dell'omonima associazione di stampo camorristico, articolazione del clan dei casalesi; Osservato che, avverso tale ordinanza, ha proposto ricorso il difensore di Zagaria, avv. Lisa Vaira, che ha dedotto vizio ex art. 606, comma 1, lett.

b) e c) cod. proc. pen., in relazione all'art. 41- bis Ord. Pen., per violazione ed erronea applicazione di legge, anche con riferimento agli artt.125 e 666 cod. proc. pen., nonché 27 Cost. e 6 Cedu. Considerato che, ai fini della decisione sulla proroga del regime detentivo differenziato, la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, richiesta dalla norma, non deve essere dimostrata in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile, sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti (cfr.

Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. 279221). Rilevato, quindi, che il Tribunale di sorveglianza ha motivato richiamando, con indicazione dei dati rilevanti, l'elevatissimo spessore criminale del ricorrente (al riguardo, si fa riferimento alla sua veste di capo assoluto della cosca omonima, ancora operativa, oltre che alle diverse note fornite dalla D.I.A., dalla D.D.A. e dal Comando generale dell'arma dei Carabinieri, che concordemente lo indicano quale soggetto ancora inserito nel clan di provenienza); Ritenuto che le deduzioni difensive non siano atte a disarticolare la saldezza dell'avversato provvedimento, atteso che alla dedotta dichiarazione di dissociazione resa nel 2018 non ha fatto seguito alcun comportamento concretamente apprezzabile, mentre l'assoluzione del 2022 non elide la possibilità di ripresa di contatti con gli ambienti malavitosi di provenienza;

Rilevato che - per contrastare la logica ed esaustiva motivazione dell'impugnato provvedimento - la difesa si limita ad esporre una mera critica oppositiva, sostanzialmente auspicando il compimento - ad opera della Corte di legittimità - di una non consentita rivalutazione degli elementi di valutazione e conoscenza emersi; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi un'ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 20 febbrai