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Ordinanza — n. 9172/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9172/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9172/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Visti gli atti; Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata; Rilevato che è stato proposto appello - poi riqualificato in ricorso per cassazione, con ordinanza della Corte di appello di Palermo del 24/10/2024 - avverso sentenza del Tribunale di Marsala, che aveva condannato Vincenzo Piazzese per il reato di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110; Ritenuto che il ricorso vada dichiarato inammissibile de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in quanto proposto da soggetto non legittimato, in particolare da difensore non abilitato alla difesa presso le giurisdizioni superiori, a nulla rilevando che esso sia stato impropriamente prospettato con la veste formale dell'appello; il principio di conservazione del mezzo di impugnazione, di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., non può in nessun caso consentire, infatti, di derogare alle norme che - formalmente e sostanzialmente - disciplinano i diversi tipi di impugnazione (Sez.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9172/2025 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 31297 del 28/04/2004, Terkuci, Rv. 228119); Ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità debba conseguire, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento - in favore della Cassa delle ammende - di una sanzione Pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

Parole chiave

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istanza di revisione penale violazioni della legge sulle armi recidiva nell'infrazione ricorso per cassazione motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
228119); Ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità debba conseguire, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIAZZESE VINCENZO nato a MODICA il 08/01/2000 avverso la sentenza del 27/01/2023 del TRIBUNALE di Marsala

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti; Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata; Rilevato che è stato proposto appello - poi riqualificato in ricorso per cassazione, con ordinanza della Corte di appello di Palermo del 24/10/2024 - avverso sentenza del Tribunale di Marsala, che aveva condannato Vincenzo Piazzese per il reato di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110; Ritenuto che il ricorso vada dichiarato inammissibile de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in quanto proposto da soggetto non legittimato, in particolare da difensore non abilitato alla difesa presso le giurisdizioni superiori, a nulla rilevando che esso sia stato impropriamente prospettato con la veste formale dell'appello; il principio di conservazione del mezzo di impugnazione, di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., non può in nessun caso consentire, infatti, di derogare alle norme che - formalmente e sostanzialmente - disciplinano i diversi tipi di impugnazione (Sez.

U, n. 31297 del 28/04/2004, Terkuci, Rv. 228119); Ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità debba conseguire, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento - in favore della Cassa delle ammende - di una sanzione Pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 febbraio 202