Ordinanza — n. 9088/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza emessa in data 31 ottobre 2024 il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta da Iamad Sersib avverso l'ordinanza con cui il magistrato di sorveglianza di Perugia, in data 15 aprile 2024, aveva disposto la sua espulsione a titolo di sanzione alternativa alla detenzione, ai sensi dell'art. 16, commi 5 e 6, d.lgs. n. 286/1998.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 613 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9088/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 16, commi 5 e 6, d.lgs. n. 286/1998.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERSIB IAMAD nato in MAROCCO il 25/03/1989 avverso l'ordinanza del 31/10/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Perugia (
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza emessa in data 31 ottobre 2024 il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta da Iamad Sersib avverso l'ordinanza con cui il magistrato di sorveglianza di Perugia, in data 15 aprile 2024, aveva disposto la sua espulsione a titolo di sanzione alternativa alla detenzione, ai sensi dell'art. 16, commi 5 e 6, d.lgs. n. 286/1998.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Imad Sersib, con atto sottoscritto personalmente e depositato presso l'Ufficio matricola della Casa Circondariale di Perugia, indirizzato alla stessa Autorità procedente.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale lo ha proposto personalmente e senza l'assistenza di un difensore, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen. come modificato dall'art. 1, comma 63, legge n. 103/2017. Il testo della norma conseguente alla novella legislativa è chiaro, e la relativa interpretazione è stata stabilita dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010, secondo cui «Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione».
4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 febbraio 2025 Il Consigliere estensore