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Ordinanza — n. 9087/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds under Art. 448 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9087/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Faik Selamaj against a first-instance sentencing order inadmissible. Selamaj argued the lower court's reasoning was manifestly illogical and contradictory, but failed to cite specific passages or link his complaints to the four statutory grounds permitted by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court rejected the appeal as generic and non-compliant with procedural requirements, ordering Selamaj to pay court costs and a fine to the Cassation Fund.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing orders are inadmissible if they do not fall within the four specific grounds of expression of will, lack of correlation, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty, and must be specific rather than generic.

Parole chiave

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inadmissibility appeal sentencing order Art. 448 c.p.p. specific grounds required generic complaint rejected tentato omicidio aggravato istigazione e aiuto al suicidio assassinio qualificato

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, trattandosi di impugnazione proposta avverso una sentenza di applicazione della pena, presentata al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Tale norma, introdotta dall'art.
Art. 616, cod. proc. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 1, comma 50, legge n. 103/2017
Tale norma, introdotta dall'art. 1, comma 50, legge n. 103/2017, limita la ricorribilità in cassazione delle sentenze emesse ai sensi dell'art.
Art. 444 cod. proc. pen.
Con sentenza emessa in data 11 novembre 2024, secondo il rito di cui all'art. 444 cod. proc. pen., il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Velletri ha applicato a Faik Selamaj la pena di anni tre, mesi uno e giorni dieci di reclusione per il reato di cui agli artt.
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza emessa in data 11 novembre 2024, secondo il rito di cui all'art. 444 cod. proc. pen., il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Velletri ha applicato a Faik Selamaj la pena di anni tre, mesi uno e giorni dieci di reclusione per il reato di cui agli artt.
art. 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.

Giurisprudenza citata

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sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SELAMAJ FAIK nato in GRECIA il 22/09/2003 avverso la sentenza del 11/11/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di Velletri

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 11 novembre 2024, secondo il rito di cui all'art. 444 cod. proc. pen., il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Velletri ha applicato a Faik Selamaj la pena di anni tre, mesi uno e giorni dieci di reclusione per il reato di cui agli artt. 56-575 cod. pen. commesso il 23/12/2023.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso Faik Selamaj, per mezzo del proprio difensore avv. Giovanni Tedesco, articolando un unico motivo, con il quale deduce il vizio di motivazione, per la mancanza o la manifesta illogicità della stessa.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, trattandosi di impugnazione proposta avverso una sentenza di applicazione della pena, presentata al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Tale norma, introdotta dall'art. 1, comma 50, legge n. 103/2017, limita la ricorribilità in cassazione delle sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ai «motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Il ricorrente deduce, invece, la mancanza, manifesta illogicità, contraddittorietà della motivazione, in termini del tutto generici e senza indicare alcun punto della stessa, in cui emergerebbero tali vizi. Il ricorso, pertanto, è inammissibile, sia perché vedente su motivi non consentiti dal codice di rito, sia perché del tutto generico e privo di specificità, tanto da non indicare in modo preciso e comprensibile la natura della doglianza e le sue ragioni.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

4. t Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Il