Cassation court dismisses appeal against home detention denial due to detention sentence exceeding two-year limit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Vincenzo Soldani's appeal inadmissible against the Bari supervision tribunal's refusal of home detention. Soldani argued the detention sentence exceeded the two-year limit under Article 47-ter, citing a prosecutor's recalculation that reduced the term. The court rejected this, ruling that the total detention sentence (prison plus arrest) still surpassed the statutory limit, rendering the tribunal's decision legally sound.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen.; The appeal is inadmissible when the total detention sentence, including both prison and arrest, exceeds the two-year threshold, as the statute refers to 'detention' rather than 'prison' alone.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLDANI VINCENZO nato a BISCEGLIE il 21/10/1981 avverso l'ordinanza del 01/10/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Bari
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Rilevato che Vincenzo Soldani, per mezzo del suo difensore avv. Francesco Di Marzio, ha proposto ricorso contro l'ordinanza emessa in data 01 ottobre 2024 con cui il Tribunale di sorveglianza di Bari gli ha concesso la misura alternativa della semilibertà per l'espiazione di una pena, nell'atto indicata come pari a due anni, un mese e cinque giorni di reclusione e a quattro mesi di arresto, ha dichiarato inammissibile la misura alternativa della detenzione domiciliare, e ha respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, per avere il ricorrente dimostrato l'incapacità di affrontare la propria condizione di dipendenza e per la sua pericolosità sociale, deducibile dai precedenti penali e dai procedimenti pendenti per gravi delitti commessi in tempi recenti; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e la illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata, avendo il Tribunale di sorveglianza dichiarato l'inammissibilità della richiesta di detenzione domiciliare perché la pena da espiare superava il limite stabilito dall'art. 47 -ter, comma 1 -bis, Ord. pen., senza tenere conto del decreto emesso in data 27/09/2024 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani che, all'esito di un giudizio di fungibilità di un periodo di custodia cautelare sofferta senza titolo, ricalcolava detta pena in un anno, otto mesi e cinque giorni di reclusione e quattro mesi di arresto; ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché, pur segnalando correttamente la presenza di un errore nell'indicazione della pena ancora da espiare, deduce una violazione di legge manifestamente inesistente, dal momento che la pena detentiva da espiare, come determinata nel provvedimento di esecuzione emesso dal pubblico ministero in data 27/09/2024, supera il limite di due anni, dovendo tenersi conto non solo della pena della reclusione ma anche di quella dell'arresto dal momento che l'art. 47 -ter, comma 1 -bis, Ord. pen. fa riferimento non alla pena della reclusione, come ai commi precedenti, ma ad una «pena detentiva» non superiore a due anni; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, non sussistendo l'indicato vizio dell'ordinanza impugnata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile la richiesta di concessione della detenzione domiciliare, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza U-U-- versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 febbr