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Ordinanza — n. 9076/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming acquittal was not ordered, ruling confession established guilt.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9076/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Marco Anglisani's appeal inadmissible for manifest unfoundedness and lack of specificity. Anglisani argued the lower court failed to order his acquittal under Article 129(2) of the Criminal Procedure Code due to insufficient evidence of guilt. The court rejected this, noting Anglisani confessed to the crimes and the appeal only addressed sentencing, leaving his criminal responsibility definitively established.

Regesto Legislator

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Art. 129, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal claiming non-ordered acquittal is inadmissible when the defendant confessed to the crimes and the appellate court's review was limited to the sanctioning treatment, thereby definitively establishing criminal responsibility.

Parole chiave

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criminal procedure appeal acquittal order requirement confession of guilt manifest unfoundedness Cassazione inammissibilità sentencing treatment Cassa delle ammende carenza di credibilità oggettiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
art. 616 cod. proc.pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANGLISANI MARCO nato a TORINO il 27/03/1977 avverso la sentenza del 06/06/2024 della Corte d'appello di Torino

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Marco Anglisani, per mezzo del suo difensore avv. Fulvio Violo, ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 06 giugno 2024 con cui la Corte di appello di Torino, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti, per i reati a lui ascritti, perché estinti per prescrizione; rilevato che il ricorrente deduce la nullità della sentenza per non avere disposto il suo proscioglimento, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non risultando acquisiti elementi sufficienti per fondare un giudizio di colpevolezza; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per manifesta infondatezza e aspecificità, in quanto non si confronta con la sentenza impugnata, che ha valutato la possibile applicazione dell'obbligo di proscioglimento stabilito dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ma ha escluso che dagli atti emerga con evidenza la non colpevolezza del ricorrente, «essendo l'Anglisani reo confesso e avendo l'appello a oggetto il solo trattamento sanzionatorio», ed essendo perciò ormai definitivamente accertata la sua responsabilità, come dichiarata dal giudice di primo grado; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc.pen. e alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale, in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 febbraio 2025 Il Consigliere estensor