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Ordinanza — n. 9075/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming interpreter rights violation due to prior language knowledge evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9075/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible for manifest unfoundedness, rejecting the claim that the trial judge violated the right to an interpreter. Although the defendant requested an interpreter, the court found sufficient evidence from prior police interactions and the first trial hearing proving his knowledge of Italian. Consequently, the court ruled that the defendant was not at fault for the procedural error and ordered him to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 143 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The right to an interpreter applies when the defendant lacks knowledge of the language, but the judge must verify actual necessity; prior conduct demonstrating language comprehension precludes a sudden claim of ignorance.

Parole chiave

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right to interpreter manifest unfoundedness language knowledge verification procedural inadmissibility court costs and fine police identification record trial hearing conduct difficoltà linguistiche

Disposizioni normative citate

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Art. 143 cod. proc. pen.
286/1998 commesso il 26 maggio 2023; rilevato che il ricorrente deduce la nullità di tutti gli atti del dibattimento per la violazione dell'art. 143 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
art. 143 cod. proc. pen
286/1998 commesso il 26 maggio 2023; rilevato che il ricorrente deduce la nullità di tutti gli atti del dibattimento per la violazione dell'art. 143 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 8094 del 04/02/2016, Rv. 266238
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARFAOUI KHALID (CUI 052H4H0) nato in MAROCCO il 02/06/1991 avverso la sentenza del 20/06/2024 del GIUDICE DI PACE di Varese

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Khalid Arfaoui, per mezzo del suo difensore avv. Debora Piazza, ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 20 giugno 2024 con cui il giudice di pace di Varese lo ha condannato alla pena di euro 10.000 di multa per il reato di cui all'art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 commesso il 26 maggio 2023; rilevato che il ricorrente deduce la nullità di tutti gli atti del dibattimento per la violazione dell'art. 143 cod. proc. pen., stante la mancata assistenza di un interprete di una lingua a lui nota, richiesta da lui avanzata ma respinta dal giudice asserendo, erroneamente, che la sua conoscenza della lingua italiana risultava dal verbale di identificazione, così non conformandosi alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il diritto all'interprete consegue anche ad una mera richiesta dell'imputato; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per manifesta infondatezza e per contrasto con principi giurisprudenziali in quanto, pur dovendo essere ribadito il diritto dell'imputato alloglotta all'assistenza di un interprete in tutte le fasi processuali ed in particolare quando egli partecipi al dibattimento, il giudice ha l'obbligo di verificare l'effettiva necessità di tale assistenza, e può legittimamente dedurre la sufficiente conoscenza della lingua italiana, da parte dell'imputato, da fatti precedenti, come la regolare risposta resa alle Forze dell'Ordine, senza interpreti, per la redazione del verbale di identificazione, contenente anche la nomina del difensore di fiducia, che dimostra che l'imputato ha compreso gli avvertimenti ed ha interloquito in italiano con gli operanti (vedi Sez. 2, n. 8094 del 04/02/2016, Rv. 266238, secondo cui il giudice non è obbligo alla nomina di un interprete quando l'imputato mostri di rendersi conto del significato degli atti processuali); rilevato che, nel presente caso, la conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato è deducibile non solo dal contenuto del verbale di identificazione, ma anche dal contenuto del verbale di perquisizione, firmato dall'imputato stesso, nel quale è esplicitamente attestato che egli parla e capisce l'italiano, dal verbale di arresto, nel quale si dà atto che egli "comprende, legge, scrive e si esprime in lingua italiana", ed altresì nomina il difensore di fiducia, e dal fatto che, alla prima udienza del processo in questione, svoltasi il 18 gennaio 2024, egli, pur essendo presente, non affermò di non capire o parlare la lingua italiana e non chiese l'assistenza di un interprete, avanzando tale richiesta, improvvisamente, solo alla udienza successiva, tenuta il 20 giugno 2024; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. e alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale, in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 feb