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Ordinanza — n. 9073/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9073/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9073/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza emessa in data 18 luglio 2024, secondo il rito di cui all'art.444 cod. proc. pen., il Tribunale di Termini Imerese ha applicato a Cosimo Serio la pena di un mese e quindici giorni di reclusione, sostituita con la detenzione domiciliare, per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 commesso il 01/01/2021, ritenuto unito in continuazione con i reati giudicati con una precedente sentenza.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 444 cod. proc. pen, art. 133 cod.pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9073/2025 — snpen · Corte di Cassazione: proc. pen., il Tribunale di Termini Imerese ha applicato a Cosimo Serio la pena di un mese e quindici giorni di reclusione, sostituita con la detenzione domiciliare, per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 commesso il 01/01/2021, ritenuto unito in continuazione con i reati giudicati con una precedente sentenza.

Parole chiave

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restrizione di libertà semiprigionia carcerazione cautelativa carcerazione preventiva eccessiva persecuzione dei Tamil assenza di persecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Giuseppe Minà, articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alla omessa pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
103/2017, limita la ricorribilità in cassazione delle sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 133 cod.pen
Il motivo relativo alla omessa motivazione circa la congruità della pena applicata è manifestamente infondato, oltre che inammissibile, perché il giudice ha valutato esplicitamente tale congruità, alla luce dei parametri di cui all'art. 133 cod.pen., dichiarandola adeguata e ben computata.
art. 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERIO COSIMO nato a TERMINI IMERESE il 18/12/1965 avverso la sentenza del 18/07/2024 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESEudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 18 luglio 2024, secondo il rito di cui all'art.444 cod. proc. pen., il Tribunale di Termini Imerese ha applicato a Cosimo Serio la pena di un mese e quindici giorni di reclusione, sostituita con la detenzione domiciliare, per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 commesso il 01/01/2021, ritenuto unito in continuazione con i reati giudicati con una precedente sentenza.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso Cosimo Serio, per mezzo del proprio difensore avv. Giuseppe Minà, articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alla omessa pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e alla determinazione della pena.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, trattandosi di impugnazione proposta avverso una sentenza di applicazione della pena, presentata al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Tale norma, introdotta dall'art. 1, comma 50, legge n. 103/2017, limita la ricorribilità in cassazione delle sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ai «motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza».

Il ricorrente deduce, invece, l'omessa motivazione in merito alla sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., e in merito alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Il primo di tali motivi è inammissibile, in quanto non consentito dal codice di rito: deve, infatti, applicarsi il principio dettato da questa Corte, secondo cui «In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate» (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Rv. 278337).

Il motivo relativo alla omessa motivazione circa la congruità della pena applicata è manifestamente infondato, oltre che inammissibile, perché il giudice ha valutato esplicitamente tale congruità, alla luce dei parametri di cui all'art. 133 cod.pen., dichiarandola adeguata e ben computata. La motivazione relativa al trattamento sanzionatorio è quindi logica e completa, nei limiti richiesti per un < procedimento definito ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., e il vizio lamentato, cioè la mancanza di motivazione, è, come detto, da un lato manifestamente infondato, e dall'altro non censurabile mediante ricorso per cassazione, perché non compreso tra i casi di ricorribilità stabiliti dall'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 febbraio 2025 Il Consigliere