Cassation court dismisses appeal against refusal of criminal continuability due to distant locations and unprogrammed opportunities.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal manifestly unfounded and inadmissible, upholding the lower court's refusal to apply the rule of criminal continuability. The appellant argued that two crimes committed in March 2019 shared a unified criminal design based on temporal proximity and similar execution methods. However, the court found that the crimes occurred in distant territories and exploited unprogrammed, accidental opportunities where property was momentarily unguarded, proving they were not part of a single premeditated plan. Consequently, the decision to treat them as separate acts driven by a tendency to reoffend rather than a unified scheme was confirmed as legally sound and logically motivated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 100 c.p.; Art. 101 c.p.: The rule of criminal continuability requires a unified criminal design, which is absent when crimes occur in distant locations and exploit accidental, unprogrammed opportunities, indicating separate acts of deviance rather than a single plan.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SILVESTRI FRANCO nato a TARANTO il 27/06/1962 avverso l'ordinanza del 08/11/2024 del TRIBUNALE di Taranto
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Franco Silvestri, per mezzo del suo difensore avv. Alessandro Cavallo, ha proposto ricorso contro l'ordinanza con cui il Tribunale di Taranto, in data 08 novembre 2024, ha respinto la sua richiesta di applicare l'istituto della ' continuazione tra i reati giudicati con due diverse sentenze, relativi ad una tentata rapina commessa il 01/03/2019 e ad un furto in abitazione consumato il 27/03/2019, ritenendo insussistenti i necessari indici rivelatori di un medesimo disegno criminoso, per la distanza nello spazio di tali condotte e le loro diverse modalità esecutive, che le fanno apparire frutto di determinazioni estemporanee, in quanto tentativi di sottrazione commessi approfittando della momentanea mancanza di controllo dei proprietari sui beni asportati, e quindi come condotte non preventivabili né programmabili, ritenendole perciò espressione solo di una tendenza a reiterare violazioni della stessa specie ovvero a procurarsi profitti mediante la commissione di crimini; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge, per avere il giudice negato il riconoscimento della continuazione mediante un'applicazione erronea della legge penale e rendendo una motivazione apparente, svalutando ingiustificatamente gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso evidenziati nell'istanza, quali l'omogeneità dei reati e delle modalità esecutive e la brevissima distanza di tempo tra due di essi, che dimostrano come egli avesse programmato, nel marzo 2019, di compiere una serie di atti predatori nel territorio tarantino; ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto l'ordinanza impugnata ha correttamente distinto la continuazione, quale programmazione unitaria e originaria, almeno generica, dei vari reati, dalla mera inclinazione a reiterare nel tempo delle condotte «di reato, anche analoghe, ed ha escluso la sussistenza di una unicità di disegno criminoso quando, come in questo caso, i reati risultino commessi in territori distanti e, soprattutto, in situazioni palesemente non programmabili, come l'individuazione di beni occasionalmente e momentaneamente non custoditi dai proprietari, tanto da rendere incredibile che, nel commettere il primo tentativo di rapina, il ricorrente avesse programmato, almeno nelle linee essenziali, la condotta successiva, commessa dopo un periodo di tempo non brevissimo, in un territorio distante circa quaranta chilometri dal luogo del precedente delitto, e solo per avere casualmente individuato dei beni non sorvegliati nel terreno di un'abitazione isolata;PAJ)L ritenuto il ricorso manifestamente infondato anche quanto all'affermazione di una mera apparenza della motivazione, risultando l'ordinanza completa, logica, non apparente né contraddittoria, atteso che le modalità esecutive descritte, la distanza spaziale e la non estrema vicinanza dei reati sono elementi logicamente ritenuti dimostrativi della insussistenza di una unicità di disegno criminoso e sintomatici, piuttosto, di una propensione dell'istante alla devianza che si concretizza di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità contingenti; ritenuto che la motivazione si conformi al principio giurisprudenziale stabilito da Sez.
U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074, avendo ritenuto insufficienti gli indici sintomatici della omogeneità dei reati commessi e della vicinanza temporale solo tra due di essi, «non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea»; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 febbraio 2025 Il Co