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Ordinanza — n. 9068/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming lack of reasoning on generic mitigating circumstances in criminal sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9068/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible for manifest unfoundedness and lack of specificity regarding the appellate court's reasoning on generic mitigating circumstances. The appellant argued that the lower court ignored favorable factors like his age, work dedication, and post-crime remorse, but the appellate court had already thoroughly examined and rejected these points based on the violence committed and the appellant's continued abusive behavior. The Court upheld the principle that factual judgments on mitigating circumstances are unassailable in cassation if the reasoning is non-contradictory and addresses the relevant elements.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; In generic mitigating circumstances, the trial judge's factual assessment is unassailable in cassation provided the reasoning is non-contradictory and accounts for the elements deemed preponderant, and it is not required to consider every favorable or unfavorable element deduced by the parties.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances appellate court reasoning criminal sentencing inadmissible appeal factual judgment unassailable caso di rigore personale obbligo di ridurre il danno circostanza attenuante

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
ed altri, commessi il 22/02/2022 in danno della propria ex-moglie e del suo supposto nuovo compagno; rilevato che il ricorrente deduce il vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod.
Art. 133 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
282693); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, essendo il lamentato vizio di motivazione palesemente insussistente, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 136 Cost.
art. 62-bis cod. pen
ed altri, commessi il 22/02/2022 in danno della propria ex-moglie e del suo supposto nuovo compagno; rilevato che il ricorrente deduce il vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod.
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc.pen
282693); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, essendo il lamentato vizio di motivazione palesemente insussistente, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017
pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv.
Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JAUPI PELLUMB nato in ALBANIA il 16/02/1968 avverso la sentenza del 06/06/2024 della Corte d'appello di Bologna

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Pellumb 3aupi, per mezzo del suo difensore avv. Massimiliano Orrù, ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 06 giugno 2024 con cui la Corte di appello di Bologna, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anni nove e mesi sei di reclusione (a cui veniva aggiunta la pena di un anno di reclusione per altri reati ritenuti uniti per continuazione), per il reato di cui agli art. 56, 575 cod. pen. ed altri, commessi il 22/02/2022 in danno della propria ex-moglie e del suo supposto nuovo compagno; rilevato che il ricorrente deduce il vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. pen., per avere la Corte di appello negato la concessione delle attenuanti generiche senza tenere conto degli elementi favorevoli indicati nell'atto di appello, quali la sua incensuratezza, nonostante l'età, la sua dedizione al lavoro e alla famiglia negli anni precedenti il fatto, il crollo emotivo e psicologico conseguente alla fine del matrimonio, l'atteggiamento ammissivo tenuto dopo il fatto e il percorso di ravvedimento interiore già intrapreso, e che lo aveva portato a chiedere scusa alle vittime e ad elargire loro un minimo risarcimento economico; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per manifesta infondatezza e aspecificità, in quanto non si confronta con la sentenza impugnata, che ha esaminato approfonditamente il relativo motivo di appello e lo ha ritenuto infondato, con motivazione congrua e non illogica, soprattutto evidenziando che, nonostante la condotta tenuta dal ricorrente dopo il fatto, seguendo un percorso per uomini maltrattanti e provvedendo ad un iniziale risarcimento del danno, sono prevalenti gli elementi negativi che ostano alla concessione delle richieste attenuanti, in particolare la condotta violenta da lui sempre tenuta contro la moglie e i figli, la ripetuta affermazione contro le vittime di essere amanti, nonostante l'assenza di prove e la smentita degli interessati, la rilevante gravità e la ferocia delle aggressioni compiute; ritenuto che debba applicarsi il consolidato principio di questa Corte, secondo cui «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), e che, peraltro, «In tema di circostanze, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato.» (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 282693); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, essendo il lamentato vizio di motivazione palesemente insussistente, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc.pen. e alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale, in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 febbraio 2025 Il Cons