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Ordinanza — n. 9067/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against criminal sentence for insufficient sentencing reasoning when penalty is below statutory average.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9067/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, ruling that the appellate court sufficiently motivated the criminal sentence despite the appellant's claims of procedural flaws. The appellant argued the court failed to apply specific sentencing criteria and ignored personal factors, but the court found the penalty was already at the statutory minimum with minor increases. Consequently, the court held that detailed reasoning is only required when sentences significantly exceed the average, not when they fall below it.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; The court's discretion in sentencing allows for general references to fairness and gravity without detailed logical reconstruction when the imposed penalty is below the statutory average.

Parole chiave

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criminal sentencing discretion appellate court review statutory minimum penalty sufficient motivation requirement inadmissible appeal pena congrua standard Cassazione ordinanza motivazione sufficiente

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
159/2011 commessi il 16 e il 17 novembre 2020; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere la Corte di appello determinato la pena senza applicare i criteri di cui all'art. 133 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 13, comma 1, lett. a, Cost.
159/2011 commessi il 16 e il 17 novembre 2020; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere la Corte di appello determinato la pena senza applicare i criteri di cui all'art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
159/2011 commessi il 16 e il 17 novembre 2020; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere la Corte di appello determinato la pena senza applicare i criteri di cui all'art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017
Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORRE CARLO nato a NAPOLI il 25/07/1973 avverso la sentenza del 12/07/2024 della Corte d'appello di Bologna

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Carlo Torre, per mezzo del suo difensore avv. Giancarlo Tunno, ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 12 luglio 2024 con cui la Corte di appello di Bologna, confermando la sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di mesi uno di arresto per due reati di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159/2011 commessi il 16 e il 17 novembre 2020; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere la Corte di appello determinato la pena senza applicare i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e senza ricostruire il percorso logico-giuridico adottato, omettendo di valutare la sua personalità, i motivi del delinquere, la sua condotta successiva al reato; ritenuto il ricorso manifestamente infondato, e perciò inammissibile, avendo la Corte di appello, al contrario, motivato in modo sufficiente la determinazione del trattamento sanzionatorio, essendo la pena-base contenuta nel minimo edittale, con concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione ed un aumento molto modesto per il reato satellite, ed avendo il giudice di secondo grado evidenziato la mancanza di elementi positivi valutabili al fine di contenere ulteriormente la pena, peraltro non riducibile quanto alla pena-base; ritenuto, pertanto, che il giudice di secondo grado si sia attenuto al principio stabilito da questa Corte, secondo cui «La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243) e «Non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo» (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. e alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale, in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 febbr